Commissario straordinario di ASP e inconferibilità per incarichi in enti privati regolati (Cons. Stato n. 327 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incarico di commissario straordinario di un ente pubblico, conferito in sostituzione dell’organo di amministrazione e con attribuzione dei pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, integra la nozione di incarico di amministratore di ente pubblico ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 39/2013, restando esclusa la fattispecie di esonero dell’art. 4, comma 1-bis. L’accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria privata presso il servizio sanitario regionale è idoneo a qualificare l’ente come ente di diritto privato regolato ex art. 1, comma 2, lett. d), punto 1, del medesimo decreto, poiché la Regione esercita poteri di vigilanza e controllo per l’intera durata del convenzionamento. L’ANAC dispone, ex art. 16, comma 1, di un autonomo potere di accertamento delle singole fattispecie di conferimento degli incarichi, esercitabile anche in difformità dall’archiviazione disposta dal RPCT e anche dopo la cessazione dell’incarico. La questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate non è fondata, costituendo gli enti regolati una specie del genere degli enti sottoposti a controllo.
Il Fatto
La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia conferiva a un soggetto l’incarico di commissario straordinario di un’Azienda pubblica di servizi alla persona, in un contesto di criticità economico-patrimoniale e di assenza dell’organo di amministrazione e del direttore generale. Una segnalazione investiva il RPCT regionale e l’ANAC di una presunta ipotesi di inconferibilità: il commissario era amministratore di quattro società private accreditate presso il servizio sanitario regionale.
Il RPCT archiviava; l’ANAC, all’esito di istruttoria integrativa, adottava una delibera con cui accertava l’inconferibilità, prendendo atto della sopravvenuta cessazione dell’incarico e sollecitando il RPCT a contestare la causa di inconferibilità. Il TAR Lazio respingeva il ricorso della Regione. Questa proponeva appello con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Consiglio di Stato condivide il criterio seguito dall’Autorità: per stabilire se l’incarico di destinazione sia riconducibile all’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 39/2013 occorre verificare i poteri gestionali attribuiti al presidente dell’organo collegiale, in via diretta o indiretta. Nel caso concreto, lo statuto riservava al presidente l’adozione in via d’urgenza di deliberazioni sulle variazioni di bilancio e sulla destinazione delle risorse, oltre ad attività riservate al consiglio di amministrazione. La situazione emergenziale ha alterato il riparto di competenze e il commissario ha posto in essere atti di gestione diretta: ingerenza idonea a integrare il conflitto di interessi che la normativa vuole prevenire. L’incarico non è occasionale, perché conferito in sostituzione dell’organo di amministrazione, sicché non opera l’esonero dell’art. 4, comma 1-bis.
Quanto agli incarichi di provenienza, l’accreditamento istituzionale ex art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992 non esaurisce i suoi effetti nell’ammissione: la Regione conserva poteri di verifica e controllo sulla successiva attività del soggetto accreditato. L’attività sanitaria si svolge dunque in un settore regolato, integrando il requisito dell’art. 1, comma 2, lett. d), punto 1, senza che rilevi la qualificazione del rapporto come concessorio in senso stretto.
La questione di legittimità costituzionale, riproposta in via subordinata, è infondata. Il criterio di delega dell’art. 1, comma 50, lett. b), legge n. 190/2012 menziona gli enti sottoposti a controllo: gli enti regolati ne costituiscono una specie, poiché la regolazione implica l’esercizio continuativo di poteri di verifica. Nessun contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost.
Sul secondo motivo, la Corte riconosce all’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 39/2013 un potere di vigilanza e di accertamento delle singole fattispecie che prescinde dalla posizione del RPCT: l’atto di accertamento ha carattere provvedimentale e costitutivo di effetti. Il precedente di Sez. V n. 126 del 2018 concerne il diverso potere di vigilanza e l’ordine di rimozione, non il potere di accertamento qui esercitato.
Sul terzo motivo, la valutazione di conformità a legge non è subordinata all’attualità dell’incarico: diversamente, la cessazione consentirebbe una convalida di un atto nullo, non prevista dalla legge e preclusa dall’art. 21-septies, legge n. 241/1990 e dall’art. 1423 cod. civ. Sul quarto motivo, il termine di sessanta giorni dell’art. 12, comma 2, del Regolamento ANAC ha natura dilatoria e non consuma il potere di accertamento. L’appello è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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