Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Campania n. 2640 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso all’azione; la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si configura, invece, quando sopravvenga un assetto di interessi ostativo a tale realizzazione, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. Il giudice amministrativo, dichiarata l’improcedibilità, può procedere a una sommaria delibazione del merito al limitato fine della pronuncia sulle spese, in applicazione del principio di soccombenza virtuale. La condanna alle spese presuppone l’accertamento della fondatezza della pretesa azionata, anche mediante integrale rinvio alle motivazioni espresse in fase cautelare.
Il Fatto
Il genitore di un alunno con disabilità impugnava il provvedimento del Dirigente Scolastico che aveva assegnato al figlio 9 ore settimanali di sostegno a fronte di 30 ore di frequenza, per l’anno scolastico 2023-2024. Con motivi aggiunti impugnava il verbale GLO e il PEI del 23 ottobre 2023, che pure indicavano la necessità di 15 ore settimanali, disponendo però 9 ore per insufficienza di organico.
Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza del 29.11.2023, confermata il 25.03.2024, ordinando l’esecuzione del PEI e l’assegnazione delle ore quantificate come necessarie. Nel marzo 2025 la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo decorso l’anno scolastico, insistendo per la condanna alle spese con attribuzione al procuratore antistatario. Le Amministrazioni non opponevano nulla.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la domanda formulata dalla ricorrente non è idonea a fondare una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Quest’ultima presuppone la realizzazione piena dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio, mentre nella specie la ricorrente si è limitata a rilevare il decorso dell’anno scolastico, senza documentare né dedurre alcunché circa l’effettiva soddisfazione della pretesa.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ossequio al principio della domanda. Il giudizio segue la domanda come formulata dalla parte, e la declaratoria richiesta non corrisponde al presupposto che la legittimerebbe.
La rilevata improcedibilità non preclude una sommaria delibazione nel merito, al limitato fine della pronuncia sulle spese. Il Collegio afferma che il ricorso è fondato, richiamando integralmente le motivazioni già espresse in fase cautelare, ritenute esaustive.
Su questa base opera il principio di soccombenza virtuale: le spese di giudizio sono poste a carico delle Amministrazioni resistenti, in solido, liquidate in € 750,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Nota della Redazione
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