Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta docente (TAR Sicilia n. 2927 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione ai fini esecutivi e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 legge n. 669/1996, ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia nel termine di sessanta giorni. Ove l’inerzia perduri, nomina fin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio. La previsione del meccanismo surrogatorio rende non necessaria la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essendo già predisposto un rimedio di rapida eliminazione dell’inerzia. L’onere di provare l’esecuzione grava sull’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore di € 500,00 per ciascun anno, oltre accessori.
Passata la sentenza in giudicato, attestato dal Tribunale in data 24.12.2024 e ritualmente notificata ai fini esecutivi, la ricorrente ha adito il TAR Sicilia con ricorso per ottemperanza, chiedendo ordinarsi al Ministero il pagamento delle somme liquidate, anche a mezzo commissario ad acta, e la condanna dell’amministrazione a una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione ai fini esecutivi e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996. Ha poi rilevato che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al giudicato.
Su queste basi il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione scolastica di dare esecuzione alla sentenza, mediante il pagamento della somma dovuta entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della pronuncia.
Il Collegio ha inoltre nominato fin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente in possesso della necessaria professionalità, per il caso di inadempienza protratta oltre il termine concesso. Il commissario provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è stata respinta: la previsione del meccanismo surrogatorio operante alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione rende non necessaria la penalità di mora, essendo già previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia. Le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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