Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari militari e pendenza di procedimento penale (TAR Lombardia n. 2896 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che decide sull’istanza di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo ai sensi dell’art. 1369 d.lgs. n. 66/2010 ha natura costitutiva e ampiamente discrezionale. La maturazione di due anni di servizio senza ulteriori sanzioni costituisce presupposto necessario ma non sufficiente: l’Amministrazione deve valutare i pareri dei superiori gerarchici, i precedenti di servizio e il complessivo recupero del militare. La pendenza di un procedimento penale, al momento della decisione, integra un elemento di cui tener conto, non essendo ancora compiutamente delineabile il quadro dei precedenti di carriera. L’esito del giudizio penale non spiega efficacia automatica in sede disciplinare, in forza del principio di autonomia tra i due procedimenti sancito dall’art. 1393 d.lgs. n. 66/2010.

Il Fatto

Il ricorrente, Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa ha rigettato l’istanza di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, presentata ai sensi dell’art. 1369 C.O.M. Il militare aveva riportato due sanzioni di rimprovero, la seconda delle quali annullata dal TAR Lombardia con sentenza del 2022; ritenendo trascorsi due anni dall’ultima sanzione, aveva chiesto la cancellazione degli effetti di tutte le punizioni.

L’Amministrazione, dopo il preavviso di rigetto, ha respinto l’istanza valorizzando la pendenza di un procedimento penale presso il Tribunale Militare di Verona e l’esigenza di considerare i pareri gerarchici e tutti i precedenti di servizio. Il ricorrente ha censurato il provvedimento per difetto e contraddittorietà della motivazione, deducendo che il procedimento penale era stato definito con sentenza di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 1369 d.lgs. n. 66/2010, che attribuisce al Ministro il potere di decidere tenendo conto del parere dei superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR qualifica il provvedimento come espressione di ampia discrezionalità, rispetto alla quale la posizione del militare non integra un diritto soggettivo.

La Corte sottolinea che il decorso biennio senza nuove sanzioni è presupposto necessario ma non sufficiente. Il comportamento ineccepibile successivo all’irrogazione non determina alcun automatismo, poiché la misura riabilitativa richiede una valutazione positiva della personalità del militare e del suo pieno recupero. Rilevano i pareri della scala gerarchica e l’eventuale miglioramento del dipendente.

Quanto al motivo centrale, il TAR osserva che il provvedimento impugnato è stato adottato il 19.12.2023, recependo la determinazione dirigenziale dell’11.12.2023, quando la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale Militare di Verona non era ancora stata emessa, né era divenuta irrevocabile. La doglianza è quindi infondata anche nel merito: la sentenza si è limitata a dichiarare il non doversi procedere per estinzione dei reati, senza alcun accertamento sull’assenza di responsabilità penale.

Il Collegio afferma, più in generale, che neppure una pronuncia assolutoria spiegherebbe efficacia automatica in sede disciplinare, quando non vi è piena identità delle contestazioni. L’art. 1393 C.O.M. conferma l’autonomia tra i due procedimenti, prevedendo che la riapertura del procedimento disciplinare all’esito dell’assoluzione non fa di per sé venir meno la sanzione, potendo l’Amministrazione confermare motivatamente la precedente decisione.

La motivazione dell’atto appare quindi immune da censure, avendo considerato il quadro dei precedenti di carriera non ancora compiutamente delineabile, come confermato dal successivo avvio di un’inchiesta formale per i medesimi fatti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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