Qualifica agente P.S. al vigile urbano solo con requisiti tassativi (TAR Campania n. 8480 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza al personale addetto al servizio di polizia municipale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986, è subordinata al solo accertamento dei requisiti tassativi ivi indicati, con esclusione di qualsiasi valutazione discrezionale dell’autorità prefettizia. La disciplina speciale dettata dalla legge quadro prevale sulle norme generali del TULPS, che non possono essere richiamate in via integrativa. Il requisito della buona condotta non è previsto dalla legge e non può essere introdotto dall’amministrazione: il diniego fondato su condotte o frequentazioni estranee ai requisiti legali è illegittimo.
Il Fatto
Il Sindaco di un comune capoluogo ha chiesto al Prefetto il rilascio della qualifica di agente di pubblica sicurezza in favore di un vigile urbano dipendente dell’ente, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 65/1986. L’istanza è stata respinta con provvedimento del 22.12.2023, preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
A fondamento del diniego la Prefettura ha posto l’esito di controlli svolti tra il 2016 e il 2022, nei quali l’istante era stato notato in compagnia di un soggetto gravato da precedenti penali, il deferimento del 2007 per reati in materia di stupefacenti, definito con assoluzione, e l’assenza di affidabilità per lo svolgimento di mansioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il vigile ha impugnato il diniego e, con motivi aggiunti, le note informative della Questura prodotte in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento e individua il punto risolutivo nella contrapposizione tra due orientamenti. Secondo il primo, il conferimento della qualifica costituisce atto vincolato, subordinato al mero accertamento dei requisiti tassativamente indicati dall’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986. Secondo l’altro, il provvedimento avrebbe natura di autorizzazione di polizia e resterebbe soggetto all’art. 11 del TULPS, con conseguente rilevanza dell’inaffidabilità del richiedente.
Il Collegio aderisce al primo orientamento, divenuto maggioritario, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 3120/2023. La materia è interamente regolata dalla norma speciale, che non contiene alcun rinvio integrativo ai più generali poteri autorizzatori. I requisiti previsti dalla legge sono godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanna a pena detentiva per delitto non colposo o di sottoposizione a misura di prevenzione, mancata espulsione dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati e mancata destituzione dai pubblici uffici.
Il requisito della buona condotta non compare nell’elenco. Tale omissione, osserva la Sezione, non è una lacuna normativa da colmare mediante il rinvio alla disciplina generale delle autorizzazioni di polizia. Gli aspiranti sono già pubblici dipendenti e la qualità di agente di pubblica sicurezza è limitata all’esercizio di funzioni ausiliarie di collaborazione con le Forze di polizia, su motivata richiesta delle autorità competenti. È dunque ragionevole che il conferimento sia subordinato ai soli requisiti ritenuti indispensabili dal legislatore, in coerenza con i principi dell’art. 97 Cost.
Nel solco di tale indirizzo la Sezione richiama la giurisprudenza secondo cui la disciplina della legge n. 65/1986 è di natura speciale e prevale sulle norme generali del TULPS: l’attribuzione della qualità non è soggetta alle valutazioni discrezionali dell’Autorità di P.S. previste dall’art. 38 TULPS, né alla valutazione dell’art. 11 del TULPS. Applicando tali coordinate, il Prefetto ha valorizzato elementi esorbitanti dall’ambito dell’art. 5: in assenza di presupposti ostativi previsti dalla norma, il diniego non poteva essere adottato.
Il ricorso è pertanto accolto e gli atti impugnati sono annullati. La Prefettura è condannata alle spese di giudizio, liquidate in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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