Sopravvenuta improcedibilità per difetto di interesse nelle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 2003 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse alla decisione, fatto valere dalla parte ricorrente e riconosciuto dalla resistente, determina la sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto sopravvenuto di interesse. La declaratoria prescinde dall’esame del merito e non implica alcuna statuizione sulla fondatezza delle censure. La compensazione delle spese può essere disposta quando la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia giustifichi l’incertezza delle parti. Il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità anche in presenza di domande di accertamento e condanna, quando la sopravvenuta carenza di interesse le renda non più esigibili.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, ha impugnato davanti al TAR Toscana gli atti con cui il Comune aveva rideterminato e poi differito i termini di scadenza delle concessioni. Il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti chiedevano, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e rimessione alla Corte costituzionale, l’accertamento della natura pluriennale del rapporto e la condanna dell’amministrazione al rilascio di titoli concessori con rinnovo automatico.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato dichiarazione con cui ha evidenziato il venir meno dell’interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune resistente ha preso atto della sopravvenuta improcedibilità, invocando invece il favore delle spese. La controversia è così giunta alla decisione senza esame del merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che le parti hanno rappresentato congiuntamente il venir meno dell’interesse alla decisione della causa. Da qui l’effetto processuale: la domanda non è più sorretta dall’interesse che ne costituisce condizione, con conseguente declaratoria di sopravvenuta improcedibilità.

Il Tribunale applica gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., che consentono la definizione del giudizio in forma semplificata quando la questione è manifestamente improcedibile. La declaratoria investe tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti, proposti in epigrafe.

Sul fronte delle spese, il Collegio ritiene di disporne la compensazione. La ragione è individuata nella complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime, tale da giustificare l’incertezza delle parti sull’esito.

La sentenza ordina infine che sia eseguita dall’autorità amministrativa. Non vi è alcuna statuizione sul merito delle censure, né sui profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione prospettati dalla ricorrente: la decisione resta confinata al piano processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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