Impugnazione di atto generale SISAC radica la competenza del TAR Lazio (TAR Puglia n. 869 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora il ricorrente impugni, unitamente all’atto applicativo che esplica efficacia in un determinato ambito territoriale, anche un atto amministrativo generale di un’autorità centrale destinato a tutte le Regioni, la controversia è attratta alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4-bis, cod. proc. amm.. Non rileva, a tal fine, la maggiore o minore importanza che l’impugnazione dell’atto generale assume nell’economia del ricorso, trattandosi di valutazione attinente al merito. È sufficiente che la parte abbia manifestato la volontà di gravare l’atto generale di efficacia nazionale perché si determini lo spostamento della competenza dal TAR periferico adito. Il giudice dichiara, ex art. 15 cod. proc. amm., la propria incompetenza e rimette le spese al giudice indicato come competente.

Il Fatto

La ricorrente, medico pediatra secondo in graduatoria nell’elenco A.P.P., aveva impugnato la delibera con cui l’ASL di Brindisi aveva revocato la presa d’atto del periodo di affiancamento e dell’instaurazione del rapporto convenzionale, oltre alle note regionali che avevano negato l’autorizzazione alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. La revoca discendeva dal rilievo regionale secondo cui non era stata rispettata la procedura dell’ACN del 2022.

Con motivi aggiunti la ricorrente aveva gravato anche l’avviso regionale che individuava gli ambiti carenti straordinari, comprensivo del distretto di Brindisi. La causa giungeva alla pubblica udienza dopo la rinuncia alle istanze cautelari. L’Avvocatura erariale eccepiva l’incompetenza territoriale dell’adito TAR Puglia in favore del TAR Lazio, per essere stati impugnati atti della SISAC di efficacia nazionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di incompetenza, accolta. Osserva che tra gli atti gravati figurano la nota-circolare della SISAC del 2 marzo 2023 e il parere del 29 settembre 2023, con i quali è stato disposto lo slittamento, per tutte le procedure nazionali A.P.P., del termine originariamente fissato dall’ACN del 2022.

Tali atti, indirizzati a tutte le Regioni italiane, costituiscono a tutti gli effetti atti amministrativi generali con efficacia sull’intero territorio nazionale. La loro impugnazione radica quindi la competenza territoriale e funzionale del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4-bis, cod. proc. amm., anche con riferimento agli altri provvedimenti aslini e regionali gravati.

Il Collegio richiama il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, citando TAR Puglia, Lecce, n. 265 del 2022, TAR Campania, Napoli, n. 3036 del 2020, TAR Lazio, Roma, n. 50 del 2019 e Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4920 del 2017. Da tali precedenti si ricava che lo spostamento di competenza si verifica per il solo fatto che la parte abbia inteso impugnare un atto generale di autorità centrale a efficacia non limitata territorialmente, restando estranea a tale verifica ogni valutazione sulla centralità dell’atto nell’economia del gravame.

Conseguentemente il TAR Puglia si dichiara, ex art. 15 cod. proc. amm., territorialmente incompetente. Resta salva la facoltà di riassumere il giudizio dinanzi al TAR Lazio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono rimesse al giudice indicato come competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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