Sentenza amministrativa costitutiva esecutiva e trascrizione prima del giudicato (TAR Emilia-Romagna n. 179 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza costitutiva del giudice amministrativo, ove non sospesa, produce i propri effetti sostanziali sin dalla pubblicazione in primo grado e non dal passaggio in giudicato, a differenza delle sentenze del giudice ordinario. Ne consegue che il Conservatore dei registri immobiliari è tenuto a eseguire la trascrizione del titolo ai sensi dell’art. 2643, n. 14, cod. civ. anche in assenza di attestazione di passaggio in giudicato, non essendo la mera pendenza dell’appello idonea a privare il titolo dei suoi effetti. Parimenti, la cancellazione dell’ipoteca e delle formalità pregiudizievoli può essere eseguita ai sensi dell’art. 2884 cod. civ. quando il capo della sentenza relativo al trasferimento libero da pesi non sia stato impugnato. La richiesta di chiarimenti ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm. è ammissibile in quanto strumento di delucidazione del comando giudiziale, senza integrazione del decisum.

Il Fatto

Il Comune di Rimini ha proposto ricorso per ottenere chiarimenti, ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., in ordine al disposto e alle modalità di esecuzione della sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 215 del 14 aprile 2023, resa nel giudizio instaurato a tutela dei propri interessi a fronte dell’inadempimento dei soggetti attuatori del Piano Particolareggiato di iniziativa privata recante la scheda di progetto “Sacramora”. Con quella pronuncia il Tribunale aveva disposto in via costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., il trasferimento coattivo al Comune delle aree destinate alle opere di urbanizzazione, previa cancellazione delle note di trascrizione per le aree ipotecate e con ordine al Conservatore di procedere alle relative trascrizioni.

La Conservatoria ha dapprima anticipato dubbi e poi formalizzato il proprio rifiuto a eseguire le formalità, ai sensi dell’art. 2674 cod. civ., per tre ragioni: l’assenza di attestazione di passaggio in giudicato della sentenza costitutiva; l’individuazione non esatta degli immobili, con riferimento a porzioni di terreno non rappresentabili nella nota; l’incertezza sull’ordine tra trascrizione del titolo e cancellazione delle ipoteche. Di qui la richiesta di chiarimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato ammissibile il ricorso, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui la richiesta di chiarimenti si colloca al di fuori del giudizio di ottemperanza e costituisce strumento volto a ottenere precisazioni su punti del decisum o sulle concrete modalità di esecuzione, senza introdurre doglianze volte a modificare le statuizioni rese. Sul punto richiama, tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2021, n. 3375 e Ad. plen., 15 gennaio 2013, n. 2.

Nel merito, quanto al primo dubbio, il Tribunale ha rilevato che l’art. 2643, n. 14, cod. civ. impone la trascrizione delle sentenze che operano la costituzione o il trasferimento di diritti reali, configurando la trascrizione come vero e proprio onere e non come facoltà. Ha quindi operato una distinzione decisiva: mentre le sentenze del giudice ordinario producono effetti sostanziali dal passaggio in giudicato, la sentenza del giudice amministrativo, ove non sospesa, produce i propri effetti già dalla pubblicazione in primo grado. La mera pendenza dell’appello non priva il titolo dei suoi effetti, rilevando solo la sospensione cautelare.

Il Collegio ha inoltre osservato che l’appello ha investito esclusivamente i capi della sentenza relativi alla condanna al pagamento dei costi di esecuzione diretta delle opere, al riconoscimento del maggior costo e alla penale convenzionale, e non il capo costitutivo del trasferimento. Richiamando Cass. civ., sez. III, n. 27416 del 2021 e Cass. civ., sez. II, n. 9184 del 2017, ha precisato che la regola del passaggio in giudicato vale per le sentenze costitutive del giudice ordinario, ma non per quelle del giudice amministrativo. Ha aggiunto che le norme che subordinano la trascrizione al giudicato sono di stretta interpretazione.

Quanto alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli, il Collegio ha rilevato che l’art. 2884 cod. civ. consente al Conservatore di eseguirla quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo. Poiché il capo relativo al trasferimento libero da pesi non è stato impugnato, esso è passato in giudicato e il Conservatore può procedere. Quanto all’ordine delle formalità, ha ritenuto che la cancellazione dell’ipoteca debba precedere la trascrizione del titolo, trattandosi comunque di prescrizioni indipendenti, la cui incertezza non costituisce valida ragione di rifiuto.

Il Tribunale ha infine precisato che l’ordine riguarda tanto i mappali integralmente interessati quanto le porzioni solo parzialmente trasferite, individuate a valle del frazionamento. Ha quindi reso i chiarimenti richiesti, con conferma dell’ordine al Conservatore, esonero dello stesso da responsabilità e previa nuova istanza del Comune, senza pronuncia sulle spese per la natura sostanzialmente interpretativa della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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