Impugnazione del bilancio non preclusa dall’approvazione del bilancio successivo (Cass. civ. Sez. I n. 10521 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, l’art. 2434-bis, primo comma, cod. civ. va inteso nel senso che la parte decade dalla possibilità di esercitare l’azione di impugnazione in sé considerata dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo, ma non risente di alcuna preclusione l’azione di impugnazione già introdotta, quale che sia il vizio invalidante dedotto. La preclusione opera, dunque, solo se l’impugnazione non sia ancora stata proposta, non se essa sia già pendente. Ne consegue che, dopo la proposizione dell’impugnazione del primo bilancio, non occorre impugnare anche i bilanci medio tempore chiusi nel corso del giudizio, poiché l’art. 2434-bis, terzo comma, cod. civ. impone all’amministratore di tener conto della dichiarazione giudiziale di invalidità anche per correggere i bilanci successivi.

Il Fatto

Alcuni soci di minoranza di una società che gestisce una struttura sanitaria hanno impugnato la delibera assembleare che aveva approvato il bilancio, deducendone la nullità per difetto di chiarezza e veridicità nella rappresentazione della situazione patrimoniale.

Dopo una declaratoria di incompetenza territoriale, la causa è stata riassunta davanti al giudice dichiarato competente. In sede di riassunzione i soci hanno specificato nuove doglianze, incentrate sull’omessa annotazione di crediti verso l’azienda sanitaria locale. Il giudice di primo grado ha respinto l’impugnazione e ha dichiarato inammissibile quella proposta con l’atto riassuntivo. La corte d’appello ha confermato, ritenendo che il rilievo del vizio specifico fosse precluso dall’avvenuta approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione esamina prioritariamente il motivo relativo alla asserita natura di diritto autodeterminato della domanda di nullità. La tesi dei ricorrenti, secondo cui la pretesa esplicitata in riassunzione era fin dall’origine compresa nel thema decidendum, è respinta: la domanda originaria contestava la situazione patrimoniale nel suo complesso, non singole poste, e il contenuto della citazione non è stato riportato nel ricorso in modo autosufficiente.

Il nucleo del decidere è però diverso. La corte d’appello aveva negato il rilievo officioso della nullità in ragione del principio di necessaria continuità tra i bilanci. La Suprema Corte riqualifica la questione: non si tratta di rilevabilità d’ufficio, ma dell’ammissibilità della ulteriore allegazione di un vizio specifico introdotta in riassunzione e del nesso con la citazione originaria.

La Corte ricostruisce la funzione dell’atto di riassunzione, che conserva gli effetti sostanziali della litispendenza e può cumulare in sé anche una domanda ulteriore, salva l’assicurazione del contraddittorio e il rispetto della scansione processuale. Richiama sul punto propri precedenti (Cass. Sez. 3 n. 821-06; Cass. Sez. 2 n. 223-11).

Il passaggio decisivo riguarda la portata dell’art. 2434-bis cod. civ.: la norma fa decadere dalla possibilità di impugnare il bilancio dopo l’approvazione di quello successivo, ma non incide sull’azione già introdotta. Il giudizio restava quello relativo all’impugnativa del medesimo bilancio, ancorché incentrato su un vizio di contenuto ulteriore. La Corte richiama le proprie Sez. I n. 12493-23 e Sez. I n. 14338-23 per escludere che la mancata impugnazione dei bilanci successivi privi il socio dell’interesse ad agire.

Il motivo sulla motivazione è infondato, perché la ratio decidendi è evincibile dal riferimento alle conclusioni del c.t.u.; il motivo sull’abbattimento del credito è inammissibile, in quanto introduce una critica di merito. La sentenza è cassata con rinvio alla medesima corte d’appello, che si atterrà al principio enunciato.

Nota della Redazione

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