Omesso deposito telematico della prova della notifica non determina improcedibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. 1 n. 21934 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di notificazione dell’appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l’omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto d’impugnazione e della relativa notificazione non determina l’improcedibilità dell’appello. Il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali, senza vuoti formalismi, alla luce degli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. La violazione delle forme digitali integra una mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo, e l’improcedibilità può derivare solo da una totale omissione dell’onere di produzione della prova della notificazione, sia in forma telematica che analogica.
Il Fatto
La socia di una società a responsabilità limitata ha convenuto in giudizio la società e una società cessionaria, chiedendo la declaratoria di nullità, annullabilità o inefficacia di un atto di cessione di ramo d’azienda. Il Tribunale ha rigettato la domanda. La socia ha proposto appello, notificandolo a mezzo PEC e costituendosi depositando copia analogica dell’atto e delle ricevute di notifica, con attestazione di conformità. La Corte d’Appello ha dichiarato l’appello improcedibile, ritenendo non idonea la prova della notificazione, in quanto non fornita con le modalità telematiche prescritte dall’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando la dichiarazione di improcedibilità. Ha ribadito il principio, già affermato da Sez. 3, ordinanza n. 6583 del 12/03/2024, seguito da successive pronunce, secondo cui l’omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto di appello e della relativa notificazione non determina l’improcedibilità del gravame, poiché il destinatario della notifica telematica è in grado di verificare direttamente la conformità dell’atto ricevuto e deve prevalere il principio di strumentalità delle forme processuali.
La Corte ha evidenziato che la sanzione di improcedibilità è ricollegata esclusivamente all’inosservanza del termine di costituzione e non anche all’inosservanza delle sue forme. Nel caso di specie, l’appellante si era tempestivamente costituita, depositando copia analogica dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione, corredata da attestazione di conformità, secondo la modalità alternativa prevista dall’art. 9, comma 1-bis, l. n. 53/1994. Tale modalità non è preclusa all’avvocato, che non ha un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica, purché la copia analogica sia corredata dall’attestazione di conformità.
La Corte ha inoltre corretto l’affermazione della Corte territoriale circa l’insuscettibilità di sanatoria del vizio per effetto della costituzione dell’appellato che nulla eccepisca, richiamando il principio per cui la tempestiva costituzione dell’appellante con deposito di copia cartacea dell’atto notificato a mezzo PEC integra una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto (cfr. Sez. 6-1, ordinanza n. 33601 del 15/11/2022 e Sez. I, n. 3173 del 12/02/2026).
La Corte ha precisato che l’improcedibilità può derivare solo da una totale omissione dell’onere di produzione della prova della notificazione, sia in forma telematica che analogica (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 9269 del 04/04/2023), e che dagli atti presenti nel fascicolo deve comunque risultare il momento della notifica, per consentire al giudice il controllo d’ufficio sulla tempestività della costituzione.
Conseguentemente, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, assorbendo i restanti motivi di ricorso, ivi incluse le questioni di pregiudizialità comunitaria e di legittimità costituzionale, e rimettendo al giudice del rinvio la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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