Accesso documentale del vicino: la sola vicinitas non basta, serve l’interesse concreto (TAR Sardegna n. 538 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, la qualità di proprietario di un fondo confinante con l’immobile oggetto della richiesta costituisce circostanza neutra rispetto all’interesse all’ostensione. Il criterio della vicinitas non è sufficiente, da solo, a dimostrare né l’interesse al ricorso avverso il titolo edilizio né l’interesse all’accesso, dovendo la parte allegare uno specifico pregiudizio e la concreta utilità della documentazione richiesta. L’istanza di accesso deve essere motivata e non può risolversi in una richiesta generica o esplorativa, finalizzata a un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione. In presenza di titoli edilizi consolidati e in assenza di nuovi interventi, il diniego opposto dall’amministrazione è legittimo. La reiterazione strumentale di iniziative giudiziarie sulla medesima vicenda integra i presupposti per la condanna ex art. 26, comma 1, cod. proc. amm..
Il Fatto
Una società, titolare di terreni in un mappale confinante con altri su cui insistono alcuni manufatti, presenta al Comune un’istanza di accesso per ottenere la documentazione relativa alle pratiche edilizie concernenti quei manufatti: concessioni, autorizzazioni, permessi, segnalazioni certificate di inizio attività, progetti, pareri della Soprintendenza e atti assimilati.
L’amministrazione non risponde. Decorso il termine di trenta giorni, si forma il silenzio rigetto. La società impugna il silenzio davanti al TAR, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione, l’ordine di esibizione e la nomina di un commissario. Il Comune si costituisce, eccependo l’inammissibilità del ricorso per essere stato proposto prima della scadenza del termine, e resiste nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso manifestamente infondato e ritiene superfluo esaminare l’eccezione processuale. Sul piano ricostruttivo, il Tribunale chiarisce che il meccanismo del silenzio significativo delimita il thema decidendum: oggetto del giudizio non è l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, bensì il solo accertamento del preteso diritto all’ostensione. La censura sull’inerzia procedimentale resta quindi estranea al contendere.
Nel merito, il TAR rileva un primo profilo di genericità. La richiesta iniziale era onnicomprensiva, ma in giudizio la ricorrente ha depositato una pluralità di atti abilitativi riguardanti il medesimo manufatto, risalenti al 1978, 1990, 1992, 1999 e 2014, dimostrando che parte della documentazione era già nella sua disponibilità. L’istanza di accesso non può essere così estesa da costringere l’amministrazione a un’attività di ricerca ed elaborazione, né può assumere carattere esplorativo.
Il passaggio centrale riguarda l’interesse. La mera titolarità di un fondo viciniore è circostanza neutra: la giurisprudenza, richiamata anche nella Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, distingue legittimazione e interesse e impone di allegare uno specifico pregiudizio. La società non ha indicato nuovi interventi edilizi né l’esistenza di vertenze con il proprietario confinante, precludendo all’amministrazione ogni valutazione concreta al momento dell’istanza.
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990, che impone la motivazione della richiesta, e dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990, che vieta le istanze finalizzate a un controllo generalizzato. Quanto all’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, la giurisprudenza richiede la puntuale rappresentazione del nesso di strumentalità necessaria, valutato ex ante. Un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie non è sufficiente.
Il Tribunale sottolinea infine il contesto: un contenzioso seriale sulla medesima iniziativa edilizia, con titoli ormai consolidati e non più contestabili. Tale proliferazione di gravami, spesso inammissibili o palesemente infondati, integra gli estremi della colpa grave e giustifica la condanna ex art. 26, comma 1, cod. proc. amm., oltre alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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