La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impone la pronuncia di improcedibilità (TAR Sicilia n. 302 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Deve invece adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il principio dispositivo che informa il processo amministrativo impedisce al Collegio ogni autonoma valutazione sulla persistenza dell’interesse, una volta che la parte ne abbia formalmente e espressamente denunciato il venir meno.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato, previo silenzio rigetto sul ricorso gerarchico, il parere contrario espresso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa sull’istanza di installazione definitiva di un chiosco annesso a un immobile adibito a ristorante, in precedenza assentito con carattere stagionale. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la successiva nota con cui la Soprintendenza ha sollecitato il Comune ad adottare i provvedimenti sanzionatori per le irregolarità edilizie rilevate in istruttoria.

Costituitasi l’Amministrazione regionale, la ricorrente ha depositato il 30 dicembre 2024 un atto con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione e alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, dichiara improcedibili tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

La regola processuale è netta: quando il ricorrente dichiari espressamente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Può soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Il Tribunale richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa consolidata, segnalando Cons. Stato, sez. IV, n. 6612 del 2023 e C.G.A. n. 281 del 2024.

La conseguenza è che l’atto di rinuncia all’esame nel merito vincola il Collegio sul piano della decisione: la definizione avviene in rito, senza scrutinio dei motivi di illegittimità dedotti. Ciò vale anche per i motivi aggiunti, espressamente travolti dalla medesima declaratoria, in quanto privi di autonoma attitudine a sorreggere una decisione nel merito una volta venuto meno l’interesse alla lite.

Quanto alle spese, il Collegio ravvisa la sussistenza dei presupposti per la compensazione tra le parti, avuto riguardo agli specifici profili della controversia e alla sua definizione in rito. Il dispositivo dispone infine l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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