Diniego implicito su distanza tra impianti carburanti e libertà stabilimento (TAR Sicilia n. 2947 del 02.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La normativa nazionale in materia di distanze minime per l’installazione di impianti di distribuzione di carburanti, di cui al decreto legislativo n. 32/1998 e alle leggi regionali attuative, deve ritenersi superata alla luce della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea n. 384/08 dell’11 marzo 2010, perché incompatibile con i principi posti a tutela della libertà di stabilimento. La comunicazione di avvio del procedimento è dovuta nei soli confronti dei soggetti destinatari di effetti diretti e non meramente riflessi, come l’esercente che patisce un pregiudizio indiretto dall’apertura di un’attività concorrente, salvo che la posizione differenziata risulti chiara ed evidente ex ante. È legittimo il provvedimento amministrativo condizionato, che subordini l’efficacia dell’abilitazione alla realizzazione dell’impianto alla definizione del procedimento di autorizzazione unica ambientale e al conseguimento dell’autorizzazione allo scarico, in applicazione del principio di proporzionalità e di non aggravamento del procedimento. Il parere tecnico non reso dall’ente proprietario della strada in sede di conferenza di servizi si intende acquisito per silenzio-assenso, ove non ricorrano casi in cui il diritto dell’Unione richieda provvedimenti espressi.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un impianto di distribuzione di carburanti, ha impugnato il provvedimento unico autorizzativo rilasciato dal Comune di Naso per la realizzazione di un nuovo impianto misto per autotrazione di proprietà della controinteressata. L’impianto della ricorrente è ubicato a circa 1.500 metri di distanza da quello assentito.

La società ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’illegittimità del titolo rilasciato nonostante l’interruzione dei termini da parte della Città Metropolitana di Messina in attesa dell’autorizzazione allo scarico, la violazione della disciplina sulle distanze dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, l’inosservanza della distanza minima di sei chilometri tra distributori e il mancato esame del rischio di inquinamento delle falde in prossimità del corso d’acqua. Il Comune e la controinteressata hanno resistito, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, assorbita ogni altra questione, ritiene il ricorso infondato nel merito. Quanto alla prima censura, il Tribunale richiama l’art. 7, comma 1, legge n. 241/1990 e la lettura datane dalla giurisprudenza: la comunicazione di avvio è dovuta nei riguardi dei soli soggetti nei cui confronti il provvedimento produce effetti diretti e non meramente riflessi, come nel caso dell’esercente che patisce un pregiudizio indiretto dall’apertura di un’attività concorrente (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3023 del 2007). La seconda parte della disposizione richiede che la posizione differenziata risulti chiara ed evidente ex ante e non si riduca a una mera eventualità fondata sulla vicinitas (TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 9160 del 2015).

Nessuna violazione è ravvisata nella disciplina del procedimento unico autorizzativo di cui al d.P.R. n. 160/2010, censura peraltro dedotta in modo generico. Non vi sono ragioni ostative a un provvedimento abilitativo la cui efficacia sia condizionata alla definizione del procedimento di autorizzazione unica ambientale e al conseguimento dell’autorizzazione per gli scarichi. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, in applicazione del principio di proporzionalità e del divieto di aggravamento procedimentale, è inutile arresto del procedimento quello che può proseguire sotto condizione sospensiva del perfezionamento di altra procedura presupposta (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3738 del 2022, conforme Cons. Stato, Sez. VI, n. 5615 del 2015 e Sez. IV, n. 3447 del 2013).

Le censure sul codice della strada sono inammissibili, essendosi formato l’assenso tacito dell’ANAS, richiesta del parere tecnico in sede di conferenza di servizi a norma dell’art. 61 del regolamento di esecuzione. Il silenzio-assenso si forma in virtù dell’art. 8, comma 4, legge regionale n. 7/2019, salvi i casi in cui il diritto dell’Unione richieda provvedimenti espressi, non ricorrenti nella specie. Sul punto il Tribunale richiama la propria sentenza n. 1350/2024 del 10 aprile 2024, con cui, in ragione dell’intervenuto assenso tacito, è stato annullato il successivo diniego espresso dell’ANAS, restando possibile l’intervento in autotutela.

Quanto alle distanze minime tra impianti, il Collegio afferma, in linea con Cons. Stato, Sez. V, n. 2456 del 2012, che la normativa nazionale di cui al decreto legislativo n. 32/1998 e alle leggi regionali attuative è superata dalla pronuncia della Corte di giustizia UE n. 384/08 dell’11 marzo 2010, perché incompatibile con la libertà di stabilimento. La censura relativa alla vicinanza al corso d’acqua, oltre che generica, è priva di riscontro probatorio. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e compensazione della fase cautelare sull’accesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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