Rottamazione quater e cessazione della materia del contendere in cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 2828 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, in pendenza del giudizio di cassazione, determina la cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse della contribuente, senza che rilevi l’eventuale mancata dimostrazione della precisa corrispondenza tra la cartella definita e l’atto impositivo impugnato, quando l’Amministrazione finanziaria non abbia contestato l’intervenuta definizione né depositato memorie. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, tenuto conto della sopravvenienza normativa intervenuta in corso di causa.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale conclusasi con processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della contribuente quattro distinti atti impositivi e sanzionatori relativi agli anni d’imposta 2008 e 2009. Avverso tali atti la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che lo rigettava. La sentenza veniva appellata dinanzi alla Commissione tributaria regionale, che dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere per gli atti relativi al 2009, definiti ai sensi dell’art. 11 d.l. n. 50/2017, e rigettava l’appello per l’anno 2008.
Successivamente, la contribuente presentava istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 per l’avviso di accertamento e l’atto di irrogazione sanzioni relativi al 2008. L’Ufficio notificava un provvedimento di diniego di definizione con riferimento al solo atto di irrogazione delle sanzioni. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, impugnando contestualmente il diniego.
La Motivazione della Corte
La ricorrente, nelle more del giudizio di legittimità, depositava istanza di cessazione della materia del contendere, deducendo di aver aderito alla procedura di rottamazione quater introdotta dalla legge n. 197/2022 in relazione all’atto di irrogazione sanzioni per l’anno 2008, corrispondendo quanto dovuto anche per la cartella di pagamento residua oggetto del diniego di definizione.
La Corte osserva che la documentazione prodotta non vale a dimostrare la precisa corrispondenza tra la cartella definita agevolmente e l’atto di irrogazione delle sanzioni oggetto del giudizio, non individuandosi il compiuto riferimento alfanumerico a quest’ultimo. Tale carenza probatoria, tuttavia, non impedisce la declaratoria richiesta, atteso che l’Agenzia delle Entrate non ha contestato l’intervenuta definizione della controversia, non avendo depositato memorie né svolto deduzioni contrarie.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse della contribuente, conseguente all’intervenuta definizione agevolata della lite, e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità, evidenziando come la definizione sia sopravvenuta in virtù di una disposizione normativa intervenuta in corso di causa.
Quanto al contributo unificato, la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, atteso che la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione esulano dalla previsione normativa, da interpretarsi in senso restrittivo e da limitarsi alle sole ipotesi ivi espressamente previste.
Nota della Redazione
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