Inammissibile il ricorso che non si confronta con la doppia ratio decisoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28756 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a denunciare la violazione delle norme richiamate senza misurarsi con la specifica argomentazione del giudice di merito. Parimenti inammissibile è il motivo con cui si deduca l’omesso esame di un fatto decisivo, allorché l’oggetto della censura sia una valutazione e non un fatto storico, ovvero quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il fatto in modo puntuale. La censura che si risolve nel sindacato sul ragionamento probatorio del giudice di merito esula dai limiti del giudizio di legittimità, restando la valutazione delle prove rimessa al libero convincimento del giudice di merito ai sensi dell’art. 116, primo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

La controversia ha per oggetto l’accertamento negativo della debenza dei contributi pretesi dall’I.N.P.S. per lo svolgimento, da parte di tre autisti dipendenti della società, di un numero di ore superiore a quelle registrate nel libro unico del lavoro. L’ente previdenziale aveva fondato la pretesa sulla corrispondenza tra i tempi di guida risultanti dai dischi cronotachigrafici e i tempi di lavoro effettivi.

Il Tribunale di Arezzo aveva accolto il ricorso della società. La Corte d’appello di Firenze, in integrale riforma, ha rigettato la domanda di accertamento negativo. Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste l’I.N.P.S. con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., deducendo di avere contestato in modo specifico la corrispondenza tra i tempi di guida registrati e i tempi di lavoro effettivi.

La Corte dichiara il motivo inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La corte territoriale, per un verso, ha ritenuto generico tanto il disconoscimento ai sensi dell’art. 2712 cod. civ. quanto la contestazione dell’efficacia probatoria dei dischi cronotachigrafici ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.; sul punto la ricorrente si è limitata a lamentare la violazione delle disposizioni, senza misurarsi con la specifica motivazione.

Per altro verso, la Corte rileva che la corte territoriale non ha fondato il giudizio solo sul mancato disconoscimento e sulla mancata contestazione, ma ha ritenuto provato lo svolgimento della prestazione in misura maggiore rispetto a quella registrata nel LUL anche sulla base delle dichiarazioni dei testimoni, puntualmente valutate. Poiché nessuna censura è stata svolta avverso questa ratio concorrente, l’inammissibilità del motivo è confermata anche sotto tale profilo.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, nuovamente con riferimento alla contestata corrispondenza tra i tempi di guida risultanti dai cronotachigrafi e i tempi di lavoro prestati. La Corte dichiara il motivo inammissibile per una duplice ragione: ha per oggetto una valutazione e non un fatto storico; e la corte territoriale ha comunque esaminato in modo puntuale il fatto assunto come obliato, ritenendo provata la corrispondenza tra i tempi riportati nel cronotachigrafo e quelli effettivi. Il motivo si risolve, dunque, in un sindacato sul ragionamento probatorio del giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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