Inadempimento dell’assegnatario e responsabilità del Comune nella cessione dell’area industriale (Cons. Stato n. 352 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di area destinata a insediamento industriale, l’assegnatario che non dia inizio ai lavori, non ultimi le opere e non avvii la produzione nei termini convenuti incorre in inadempimento contrattuale. Il tempestivo riscontro dell’amministrazione all’istanza di concessione edilizia e la mancata attivazione dell’assegnatario escludono la responsabilità dell’ente, a nulla rilevando la mancata richiesta degli oneri concessori. Grava sull’assegnatario, secondo i principi in materia di onere della prova dell’adempimento, la dimostrazione di aver eseguito le obbligazioni poste a suo carico. La domanda risarcitoria proposta dall’assegnatario, priva di allegazioni specifiche e di prova dell’inadempimento dell’ente, è infondata.
Il Fatto
Un accordo di programma del 1996 prevedeva il riassetto di un’area cittadina destinata a insediamenti industriali, con cessione dei lotti alle imprese aggiudicatarie. All’esito della procedura di evidenza pubblica, la società ricorrente risultava collocata in posizione utile. Seguivano una convenzione preliminare del 31 luglio 2000 e l’atto definitivo di cessione del 23 maggio 2001, con i quali il Comune si obbligava a trasferire il lotto e la società assumeva gli impegni di presentazione del progetto esecutivo, pagamento degli oneri e realizzazione dell’unità produttiva entro i termini convenuti.
La società non dava mai inizio ai lavori. Il Comune agiva in sede civile per la risoluzione dell’atto di compravendita; il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il giudizio era riassunto davanti al TAR solo dalla società, che chiedeva il risarcimento del danno. Il TAR respingeva la domanda nel merito, ritenendo non provato l’inadempimento del Comune. Contro tale decisione la società propone appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio tratta congiuntamente i due motivi, per la loro connessione. In via preliminare ritiene irrilevanti le censure sull’infondatezza della domanda originariamente proposta dal Comune nel processo civile e non riassunta davanti al TAR, poiché la puntualizzazione del primo giudice sull’oggetto del giudizio, limitato alla sola domanda riconvenzionale della società, non è stata censurata.
Nel merito, è incontroverso che la società non abbia dato inizio ai lavori nei tempi previsti, non abbia ultimato le opere e non abbia iniziato la produzione. Tale condotta integra un inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte in forza dell’accordo di programma e degli artt. 4 e 5 della convenzione preliminare. Il Comune, per contro, ha dato tempestivo riscontro all’istanza di concessione edilizia, esprimendo parere favorevole con successivi provvedimenti, ha aggiornato gli oneri di urbanizzazione e ha rilasciato il certificato di destinazione urbanistica.
L’amministrazione si è poi attivata con una diffida ad adempiere e manifestando l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. A fronte di tali richieste la società è rimasta inerte, invocando generiche cause impeditive e omettendo il pagamento degli oneri concessori. Non è quindi configurabile alcuna violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte dell’ente.
La Corte ribadisce che, a fronte delle allegazioni specifiche dell’amministrazione, sarebbe stato onere della società dare prova del proprio adempimento, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001 in materia di onere della prova delle obbligazioni contrattuali. Le contestazioni generiche non giustificano l’inerzia e, da un lato, confermano l’inadempimento della società, dall’altro escludono ogni responsabilità del Comune, a titolo contrattuale o extracontrattuale. L’appello è pertanto respinto, con condanna della società alle spese del grado.
Nota della Redazione
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