Pratiche scorrette su cartucce e dati: informativa dovuta e riduzione della sanzione (Cons. Stato n. 351 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il professionista che installa nelle stampanti un sistema tecnologico di autenticazione idoneo a bloccare le cartucce prive di chip originale è tenuto a informare in modo chiaro e completo i consumatori e le microimprese, sia al momento dell’acquisto sia in occasione dei successivi aggiornamenti del firmware. L’aggiornamento che restringe l’interoperabilità con le ricariche di terzi integra una riduzione delle funzionalità e un’alterazione delle caratteristiche del prodotto, rilevante ai fini delle decisioni commerciali ai sensi dell’art. 18, lett. m), cod. cons. La raccolta, all’insaputa dei clienti, di dati sull’utilizzo delle cartucce, destinati a un archivio di big data e a strategie commerciali, integra una pratica aggressiva ex art. 24 cod. cons., non sanata dalle informative privacy, che rispondono a finalità diverse. Il diniego di garanzia fondato sul mero uso di cartucce non originali può essere provato per presunzioni. Nella dosimetria il giudice amministrativo deve valutare la gravità effettiva del contegno, anche in senso attenuante.
Il Fatto
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato accertava, con provvedimento del 17 novembre 2020, due pratiche commerciali scorrette poste in essere da una società multinazionale attiva nel settore delle stampanti e dalla sua controllata italiana. La prima riguardava informazioni omissive e fuorvianti sull’uso di cartucce non originali e sul sistema di autenticazione installato nelle stampanti, aggiornato periodicamente mediante firmware idoneo a bloccare talune ricariche di terzi. La seconda concerneva la raccolta, senza adeguata informazione, dei dati di funzionamento delle stampanti in un archivio di big data, utilizzato per strategie commerciali, e il diniego di assistenza in garanzia in presenza di cartucce non originali. L’Autorità irrogava due sanzioni da cinque milioni di euro ciascuna, con ordine di pubblicazione di una dichiarazione rettificativa e di adeguamento delle confezioni. Il TAR Lazio respingeva il ricorso. La società proponeva appello, deducendo violazioni del contraddittorio procedimentale, errori di qualificazione delle pratiche, sproporzione delle sanzioni e illegittimità della dichiarazione rettificativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le censure sul contraddittorio. La comunicazione di conclusione della fase istruttoria conteneva una descrizione puntuale delle condotte e delle norme violate, sicché il professionista era stato posto in condizione di difendersi. Quanto alla seconda pratica, la memoria endoprocedimentale della società dimostra piena contezza delle due condotte contestate; l’eventuale scarto tra comunicazione e provvedimento è marginale e non ha pregiudicato il diritto di difesa. Le questioni pregiudiziali prospettate risultano perciò irrilevanti.
Sulla prima pratica, il Consiglio di Stato conferma la necessità dell’informativa. Il sistema di autenticazione è misura installata in produzione, ma è l’aggiornamento del software a consentirne l’operatività dinamica e a bloccare di volta in volta cartucce prima funzionanti: ciò integra una riduzione delle funzionalità e un’alterazione delle caratteristiche del prodotto. Non serviva ulteriore accertamento tecnico. Il promemoria diffuso in occasione degli aggiornamenti è giudicato generico, per il ricorso a termini tecnici e a formule indistinte.
La Corte ridimensiona tuttavia un profilo specifico. Il messaggio commerciale contestato non rinvia a problemi di qualità della stampa, ma evidenzia problemi di funzionalità; l’uso del condizionale, data la natura dinamica del sistema, non era del tutto inappropriato. Su questo punto la gravità dell’illecito è attenuata, con riduzione della sanzione.
Sulla seconda pratica, il rifiuto della garanzia è provato per presunzioni, attraverso le dichiarazioni di un rivenditore che descrive una prassi costante, senza che il professionista abbia offerto elementi contrari, pur vertendo la prova nella sua sfera di disponibilità. Le informative privacy non escludono l’illiceità, perché non esplicitano la finalità della raccolta. La loro esistenza, però, doveva essere considerata nella dosimetria, con conseguente riduzione della sanzione. Il Collegio rigetta le censure sulla sproporzione, non contestati i parametri economici e dimensionali, e conferma la dichiarazione rettificativa. In parziale riforma, riduce ciascuna sanzione del venti per cento, quantificandola in quattro milioni di euro, compensando metà delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.