Inadempimento all’ordine istruttorio e divieto di prove nuove in appello (Cons. Stato n. 2793 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La parte che non ottempera all’ordine istruttorio impartito dal giudice di primo grado non può produrre in appello i documenti che avrebbe dovuto depositare in primo grado. Il principio dispositivo, espressione del principio di parità delle parti di cui all’art. 2 c.p.a., impedisce che i poteri officiosi del giudice d’appello suppliscano all’inerzia della parte, pena l’alterazione dell’equilibrio processuale e della distinzione tra giudizio di primo grado e impugnazione. Il giudice può trarre argomenti di prova dal comportamento processuale della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. quando il deposito si limiti a riprodurre documentazione già ritenuta insufficiente. La dedotta conformità dell’operato amministrativo alle regole tecniche resta non provata se l’amministrazione non fornisce riscontri utilizzabili.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di allievo agente, superando la prova scritta e sostenendo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. All’esito dell’esame impedenziometrico del 22 giugno 2022 l’amministrazione lo ha escluso, avendo rilevato una percentuale di massa grassa superiore al limite previsto dall’art. 12, comma 6, lett. b), del bando. Anche il riesame previsto dall’art. 107, comma 3, d.lgs. n. 443/1992 ha confermato il superamento del limite massimo.

Il candidato ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto di esclusione, il verbale e la graduatoria finale, deducendo l’erroneità della misurazione dell’altezza, elemento necessario per il calcolo della massa grassa secondo la Direttiva dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare del 9 febbraio 2016. Il TAR, dopo due ordinanze istruttorie, ha accolto il ricorso con la sentenza n. 2994/2024. Il Ministero della Giustizia ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Ministero ha lamentato un error in procedendo, sostenendo che il TAR avrebbe erroneamente applicato l’art. 64 c.p.a. trattando come inadempiuti depositi in realtà tempestivi e completi, e che il termine istruttorio sarebbe meramente ordinatorio. Il Consiglio di Stato ritiene le censure non persuasive.

Il TAR, per verificare l’asserito errore di misurazione, aveva richiesto per due volte una relazione dettagliata corredata da tutti gli atti posti a base del giudizio della commissione. Il deposito del 3 maggio 2023 conteneva invece la medesima documentazione già prodotta con la costituzione del 4 marzo 2023 e già ritenuta insufficiente: relazione tecnica, verbali e schede riassuntive. Mancavano i chiarimenti specifici richiesti su standard e modalità di misurazione, indicazioni procedurali e impostazione dello strumento. È quindi infondata la censura sull’erronea applicazione dell’art. 64, comma 4, c.p.a., avendo il TAR correttamente rilevato l’assenza di riscontri sul rispetto delle procedure tecniche.

La documentazione prodotta solo in appello — nuova relazione e report di manutenzione del macchinario — è inammissibile, perché doveva essere depositata in primo grado. Il Consiglio di Stato richiama il principio secondo cui non è consentita la produzione di documenti nuovi in appello quando la parte era rimasta inadempiente rispetto a un ordine istruttorio del primo giudice, e cita Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025 e n. 98/2026.

L’appellante non ha dunque fornito prova utilizzabile. Non risulta provato che l’esame sia stato eseguito in posizione ortostatica; la visita di seconda istanza è avvenuta alle ore 12:23, contrariamente a quanto sostenuto; nessun documento attesta l’inserimento dei dati antropometrici secondo le modalità prescritte dalla Direttiva tecnica del 9 febbraio 2016 richiamata dal bando. La Corte conferma quindi il vizio di insufficienza motivazionale rilevato dal TAR e respinge l’appello, con condanna dell’appellante alle spese di lite liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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