Segreti tecnici e commerciali: onere di specifica motivazione sull’offerta (Cons. Stato n. 2148 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottrazione all’accesso di parti dell’offerta ai sensi dell’art. 35, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti pubblici presuppone una dichiarazione motivata che individui in modo specifico i documenti e le singole informazioni asseritamente coperte da segreto tecnico o commerciale, secondo i requisiti dell’art. 98, primo comma, del codice della proprietà industriale. Non basta il generico richiamo al know how aziendale o alla specificità dell’offerta: l’operatore deve provare l’oggetto, la funzione e il collegato vantaggio competitivo o tecnologico dell’informazione che intende mantenere riservata. Le ipotesi di esclusione dall’accesso sono tipiche e tassative e vanno interpretate in senso restrittivo, perché si pongono in contrasto con i principi di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa. Il bilanciamento in concreto tra riservatezza ed esigenze difensive del terzo riguarda il diverso piano del diniego di accesso e non la decisione sull’oscuramento.
Il Fatto
La società appellante, aggiudicataria del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell’ambito unico territoriale di Trento, aveva chiesto alla stazione appaltante di oscurare alcune parti della propria offerta tecnica ed economica. La Provincia di Trento aveva respinto in parte la richiesta, accogliendo invece le istanze di oscuramento presentate dalla seconda classificata.
Il TRGA Trentino-Alto Adige, con sentenza n. 21 del 2026, aveva respinto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023. La società ha proposto appello, dolendosi tra l’altro del mancato recepimento del bilanciamento in concreto richiesto dalla giurisprudenza europea e della disparità di trattamento rispetto alle istanze della concorrente.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla natura tassativa delle ipotesi di esclusione dall’accesso. L’art. 35, comma 4, lettera a), subordina l’oscuramento a una dichiarazione motivata e alla prova che le informazioni costituiscono segreti tecnici o commerciali. Il concetto va definito attraverso l’art. 98 del codice della proprietà industriale, come interpretato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 10036 del 2025, n. 4857 del 2025, n. 6280 del 2025).
La Corte esclude la rilevanza dei principi affermati dalla Corte di Giustizia con l’ordinanza C-686/2024. Quel bilanciamento riguarda le istanze di accesso del terzo, non il giudizio sull’oscuramento, che qui costituisce l’oggetto dell’impugnazione.
Nel merito, la dichiarazione dell’appellante risulta generica sotto un duplice profilo. Anzitutto rinvia a una tabella che a sua volta rimanda all’elenco dei documenti senza ulteriori indicazioni. Inoltre le motivazioni non individuano le parti dell’offerta in cui sarebbero rappresentati i contenuti da segretare. Il riferimento a tutte le procedure operative e all’organizzazione aziendale viola il principio di specificità delle informazioni coperte da segreto.
Quanto alla modellazione fluidodinamica, l’analisi si basa su un software commerciale liberamente acquistabile, dunque facilmente accessibile agli operatori del settore. La stima dei consumi e le proposte di innovazione tecnologica difettano anch’esse di specificità. Per i contenuti economici, l’omissione dei fornitori sarebbe stata sufficiente, senza escludere l’intero documento, con effetto sproporzionato.
Sui bilanci separati, i dati confluiscono in documenti soggetti a pubblicità, salva l’indicazione di specifiche parti. Quanto alla disparità di trattamento, manca l’identità delle situazioni: le istanze della concorrente hanno contenuto più articolato. La Corte ribadisce inoltre che oscuramento e diniego di accesso difensivo operano su piani distinti.
La domanda di accesso ai documenti della concorrente è infine inammissibile: non risulta proposta un’istanza motivata ex art. 35, quinto comma, e si configura un accertamento autonomo su potere non esercitato (art. 34, comma 2, c.p.a.). L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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