Promozione vice ispettore e perdita mansioni cinofile senza diritto conservazione (Cons. Stato n. 2794 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente del Corpo di Polizia Penitenziaria che consegua, mediante volontaria partecipazione al concorso, la promozione a un ruolo superiore non vanta un diritto soggettivo alla conservazione delle mansioni operative del ruolo inferiore, anche quando esse corrispondano a una specializzazione professionalmente posseduta e a lungo esercitata. La specializzazione permane, ma non può essere esercitata in senso operativo quando l’ordinamento riservi quelle funzioni ai ruoli inferiori. L’assegnazione del dipendente alle funzioni proprie del nuovo inquadramento costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta irrazionalità o arbitrarietà. Gli incarichi operativi non fondano posizioni stabilizzate, ma sole aspettative, alle quali l’amministrazione non è tenuta a dare seguito qualora le proprie scelte organizzative risultino incompatibili.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, aveva svolto per anni funzioni di conduttore e istruttore cinofilo presso il distaccamento di una casa circondariale. A seguito della promozione da sovrintendente a vice ispettore, l’amministrazione aveva revocato la sua assegnazione al distaccamento, rilevando che le pregressi mansioni erano riservate al personale dei ruoli agenti, assistenti e sovrintendenti.
Il TAR Campania aveva respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento coerente con il D.M. 17 ottobre 2002 e con il d.lgs. n. 443/1992, ed escludendo un diritto alla conservazione delle mansioni pregresse in presenza di una progressione di carriera incompatibile. Il dipendente ha proposto appello, articolando quattro motivi di censura.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma integralmente la sentenza di primo grado. Richiamando un proprio precedente (Cons. Stato, sez. II, n. 2323/2023), la Sezione osserva che la tesi dell’appellante mira a piegare alle proprie aspirazioni l’assetto organizzativo dell’amministrazione, facendo discendere diritti soggettivi da situazioni che costituiscono, al più, mere aspettative. Neppure la presenza di posti vacanti ricopribili configura un obbligo dell’amministrazione di assegnarvi il dipendente, ove ciò non risponda alle regole di accesso o a un diverso e coerente utilizzo della risorsa umana.
Sul piano normativo, il Collegio rileva che il D.M. 17 ottobre 2002, disciplinando l’impiego del personale addetto ai servizi cinofili, non prevede l’utilizzo degli ispettori come conduttori o istruttori. L’art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. attribuisce ai soli appartenenti al ruolo ispettivo le funzioni di coordinatore dei nuclei regionali cinofili, non quelle di componente dell’unità. Da qui l’irrilevanza della tesi secondo cui il coordinamento potrebbe estendersi a unità di minori dimensioni.
La scelta dell’amministrazione non ha carattere isolato o discriminatorio: risulta documentalmente che la medesima misura è stata applicata ad altri operatori cinofili promossi vice ispettori, emergendo un indirizzo organizzativo generale e costante. La specializzazione cinofila non viene meno, ma non attribuisce un diritto alla permanenza nel servizio operativo.
Il Collegio ribadisce l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella gestione del personale: gli incarichi operativi non costituiscono posizioni stabilizzate e la posizione del dipendente è di interesse legittimo, con sindacato limitato ai casi di manifesta illogicità (Cons. Stato, Sez. II, n. 10381/2023). Il modello organizzativo attribuisce la responsabilità del distaccamento a un sovrintendente o, in sua assenza, al conduttore o istruttore più alto in grado tra i ruoli inferiori; il ruolo ispettivo non è abilitato alla direzione. La Corte costituzionale, sentenza n. 181/2024, ha del resto chiarito l’estraneità delle mansioni tipiche dei ruoli inferiori rispetto a quelle proprie del ruolo ispettivo. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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