Ordinanza di bonifica rivolta agli ex amministratori e non alle società (TAR Puglia n. 231 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di bonifica ex art. 244 D. Lgs. n. 152/2006 può essere emanata solo nei confronti del responsabile della contaminazione, con esclusione di ogni forma di responsabilità oggettiva per posizione o per fatto altrui. La responsabilità ambientale rientra nel paradigma della responsabilità extracontrattuale soggettiva; il nesso causale si accerta secondo il canone civilistico del più probabile che non, anche mediante presunzioni. L’Amministrazione deve svolgere le opportune indagini volte a identificare il responsabile e a ricostruire il rapporto eziologico tra condotta e inquinamento, anche in senso diacronico. È illegittima, per difetto di motivazione e di istruttoria, l’ordinanza che impone obblighi di facere direttamente agli ex amministratori delle società responsabili, senza chiarire le ragioni di tale scelta e senza dimostrare il loro apporto causale colpevole.
Il Fatto
La Provincia di Brindisi, a seguito del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione rilevato da ARPA Puglia nelle acque di falda, ha adottato un’ordinanza di bonifica ex art. 244 D. Lgs. n. 152/2006 relativa alla discarica di rifiuti solidi urbani dismessa, intimando l’esecuzione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza, la presentazione di un progetto di bonifica e la ricostituzione delle garanzie finanziarie.
L’ordine è stato rivolto anche al ricorrente, nella qualità di ex amministratore di una delle società che avevano gestito il sito. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento lamentando il difetto di legittimazione passiva: la responsabilità avrebbe dovuto essere ascritta alle società e, per esse, alle curatele fallimentari, non alle persone fisiche. Ha inoltre contestato l’assenza di dimostrazione del nesso di causalità tra la propria attività e l’inquinamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie la censura sul difetto di motivazione. La Provincia, dopo aver individuato nelle società consortili la responsabilità dello stato di inquinamento, non ha reso intelligibili le ragioni per cui l’ordine di ripristino ambientale è stato rivolto direttamente ai legali rappresentanti e non alle persone giuridiche, ancorché sottoposte a procedure fallimentari.
La difesa provinciale ha invocato la responsabilità personale dell’amministratore richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 4383/2021 e l’art. 2476 cod. civ.. Il TAR esclude però che tale integrazione postuma possa valere: essa è contenuta solo nella memoria difensiva. Nel merito, gli obblighi imposti dall’ordinanza sono obblighi di facere (misure di prevenzione, piano di caratterizzazione, ricostituzione delle garanzie, nomina del responsabile del sito) che mal si conciliano con la responsabilità risarcitoria dell’art. 2476 cod. civ.. Lo spossessamento conseguente al fallimento rende inoltre incomprensibile come l’ex amministratore potrebbe eseguirli.
È fondata anche la censura sul difetto di istruttoria. L’art. 244 T.U.A. impone alla Provincia, dopo aver svolto le opportune indagini, di diffidare con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione. La responsabilità ambientale rientra nella responsabilità extracontrattuale soggettiva, senza alcuna forma di responsabilità oggettiva (richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 1630/2022). Il nesso causale si accerta con il canone del più probabile che non, anche tramite presunzioni semplici ex art. 2727 cod. civ. (richiamate Cons. Stato n. 7121/2018 e n. 5668/2017).
La Provincia, oltre al rapporto ARPA, non ha approfondito la storicità della contaminazione né il rapporto eziologico tra l’evento e le condotte ascritte, in termini di ruolo gestorio formalmente o di fatto rivestito. Il principio chi inquina paga, richiamato dall’art. 239 D. Lgs. n. 152/2006, esige una connessione dinamica con la produzione del danno, non un legame meramente immateriale.
Il TAR ritiene irrilevanti l’intervento sostitutivo tardivo del Comune e il diniego opposto alla proposta di subentro, estranei al diverso procedimento di individuazione dei responsabili. Il ricorso è accolto, con assorbimento dei restanti motivi, salva la riedizione del potere amministrativo e con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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