Proroga tecnica di concessioni demaniali e difetto di interesse dell’operatore (TAR Toscana n. 1793 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso gli atti con cui l’amministrazione comunale avvia la procedura di affidamento in gestione di concessioni demaniali marittime ai sensi dell’art. 45-bis cod. nav. diviene improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse quando la determina dirigenziale che ha indetto l’indagine di mercato sia stata revocata in autotutela con efficacia ex tunc e le deliberazioni di indirizzo siano state integralmente sostituite da una nuova pianificazione e da una nuova gara. È inammissibile per difetto d’interesse l’impugnazione dei provvedimenti con cui il Comune disponga una proroga tecnica di durata definita e limitata, motivata da esigenze eccezionali di riassetto delle aree demaniali e funzionale all’espletamento delle successive procedure ad evidenza pubblica, non potendo l’operatore economico conseguire dall’annullamento alcuna utilità concreta. Non integra proroga legale la proroga tecnica adottata nelle more di una ricognizione complessiva delle concessioni e di una nuova regolamentazione della gara.
Il Fatto
Il Comune di Orbetello, in vista della scadenza delle concessioni demaniali marittime site in località Santa Liberata, ha approvato con delibera di Giunta l’atto di indirizzo per l’affidamento in gestione a terzi ai sensi dell’art. 45-bis cod. nav., i capitolati prestazionali e, con determinazione dirigenziale, lo schema di avviso per la manifestazione di interesse, prevedendo un termine di cinque giorni per la presentazione delle domande.
La società ricorrente, operatore del settore, ha impugnato tali atti deducendo quattro motivi, tra cui la brevità del termine, l’assenza di titolo della disponibilità comunale delle concessioni, il vantaggio dei precedenti affidatari e il frazionamento delle aree. N medio del giudizio il Comune ha riconosciuto la necessità di ulteriori approfondimenti sull’assetto della zona demaniale, ha revocato in autotutela la precedente procedura e ha disposto una proroga tecnica fino al 31 dicembre 2025; avverso tali atti la ricorrente ha proposto motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il ricorso introduttivo. La determina che aveva indetto l’indagine di mercato è stata revocata in autotutela con efficacia ex tunc. Le deliberazioni di indirizzo, pur non annullate, sono state di fatto sostituite dalla nuova pianificazione e, da ultimo, dalla determinazione con cui è stata avviata la nuova gara. I contenuti dispositivi non regolano più alcuna procedura, essendo quella originaria definitivamente abbandonata.
Ne deriva che non sussiste più alcuna concreta utilità per la ricorrente rispetto all’annullamento giurisdizionale di atti rimossi in autotutela proprio per sanare le criticità denunciate. Il ricorso principale è pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio esamina preliminarmente la legittimazione della ricorrente e la ritiene insussistente. L’interesse azionato è quello a concorrere in condizioni di trasparenza e parità; tale interesse non può però essere soddisfatto dall’annullamento degli atti impugnati. Il Comune, sollecitato dalle contestazioni del ricorso principale, ha disposto una nuova e puntuale istruttoria, posta alla base del nuovo Piano degli interventi, provvedendo alla ricognizione delle particelle catastali, alla previsione di corridoi di accesso e alla definizione di nuovi criteri di gara.
La proroga tecnica è stata disposta per ragioni eccezionali specificamente individuate, per un tempo definito e limitato e con riferimento a un’area circoscritta. Il Comune non ha assoggettato le concessioni ad alcun regime di proroga legale, ma ha adottato atti prodromici e funzionali all’assegnazione mediante procedure ad evidenza pubblica. Le medesime considerazioni valgono per la proroga della concessione n. 17/2010, motivata dal riallineamento funzionale e temporale con la concessione n. 4/2012. La ricorrente non può dunque avere interesse alla caducazione di provvedimenti di natura istruttoria e ad effetti transitori.
Il Collegio rileva infine che la nuova gara, avviata con la determinazione dirigenziale n. 720 del 13 ottobre 2025, sembrerebbe riferita alla sola concessione n. 8/2009. Resta pertanto l’obbligo del Comune di avviare la procedura anche per le altre concessioni, con la massima celerità, onde rispettare il termine del 31 dicembre 2025. Il ricorso principale è dichiarato improcedibile e i motivi aggiunti inammissibili, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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