Servitù di passaggio e omesso esame del titolo divisionale (Cass. civ. Sez. 2 n. 10925 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di servitù di passaggio, il giudice di merito che si pronunci sul contenuto del diritto senza esaminare il titolo negoziale invocato dalle parti per ricostruirne la volontà omette un esame decisivo, poiché l’interpretazione dello strumento assume rilievo determinante per stabilire se il termine “transito” comprenda il solo passaggio pedonale o anche quello veicolare. Resta riservato al sindacato del giudice di merito, sulla base delle emergenze di causa, assegnare al termine significato restrittivo o estensivo. Le azioni possessorie e petitorie, pur nell’eventuale identità soggettiva, sono caratterizzate dall’assoluta diversità degli altri elementi costitutivi, di causa petendi e petitum, sicché nel giudizio petitorio non possono invocarsi i provvedimenti emessi in sede possessoria, né le argomentazioni e le circostanze della relativa sentenza, salvo che si trovino in connessione logica e causale con la decisione possessoria.
Il Fatto
I controricorrenti convenivano in giudizio il ricorrente e altro soggetto per accertare che il loro fondo non era gravato da servitù di passaggio veicolare né di parcheggio, ma solo da servitù di passaggio pedonale, con accesso da un determinato cancello, e per ottenere la rimozione di una telecamera installata su un balcone e puntata verso il portone d’ingresso. Il Tribunale rigettava le domande.
La Corte d’appello, accogliendo parzialmente l’impugnazione, confermava la libertà del fondo dalla servitù carrabile e di parcheggio, affermava la servitù pedonale e condannava il ricorrente alla rimozione della telecamera. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, costituito dall’atto pubblico con cui il dante causa aveva acquistato l’immobile, proveniente da un atto divisionale nel quale era stato riconosciuto il diritto di transito sui vialetti di accesso al fabbricato. Il motivo è fondato, con precisazioni. Il contratto di divisione era stato oggetto di discussione tra le parti, al punto da indurre la controparte ad agire in negatoria servitutis, e la sentenza di merito ne dava conto.
La Corte territoriale, tuttavia, non mostrava di averlo valutato per rinvenire la volontà delle parti sul punto controverso, ossia se con il termine “transito” si fosse inteso il solo passaggio pedonale o anche quello veicolare. Pur appartiene al sindacato incensurabile del giudice del merito assegnare al termine significato restrittivo o estensivo, il giudizio deve tenere conto dello strumento evocato, la cui interpretazione assume carattere decisivo.
Il secondo motivo, fondato sugli artt. 324 e 2909 cod. civ., è manifestamente infondato. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la diversità di causa petendi e petitum tra azioni possessorie e petitorie impedisce di invocare nel giudizio petitorio i provvedimenti emessi in sede possessoria (Sez. 2, n. 7747, 20/07/1999, Rv. 528790). In linea di continuità si è chiarito che l’accoglimento della domanda possessoria prescinde dall’accertamento della legittimità del possesso, sicché il giudicato possessorio è privo di efficacia nel giudizio petitorio diretto all’accertamento dell’acquisto per usucapione (Sez. 2, n. 21233, 05/10/2009, Rv. 610215).
Il terzo motivo, relativo all’omesso esame dell’assegnazione del posto auto per intervenuta usucapione, è inammissibile, poiché invoca un improprio riesame del vaglio istruttorio e non smentisce quanto affermato dalla sentenza, ossia che non era stata chiesta la prova dell’usucapione del diritto di parcheggio.
Il quarto motivo, sulla violazione della disciplina in materia di riservatezza e dell’art. 615 bis cod. pen., è infondato. La Corte rileva che la telecamera inquadrava il portone d’ingresso all’intero condominio e parte del viale circostante, con superamento del discrimine individuato dalla giurisprudenza (Sez. 1, n. 14346, 9/8/2012, Rv. 623916). Nei limiti esposti la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello, altra composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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