Liquidazione compenso verificazione ex art. 66 c.p.a. a carico della parte soccombente (TAR Sardegna n. 716 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le spese della verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a. sono liquidate dal Tribunale con separato decreto collegiale, su istanza del verificatore, e sono poste a carico della parte soccombente secondo la statuizione contenuta nella sentenza che definisce il giudizio. Il compenso è determinato in base al valore e alla complessità della causa, ed è comprensivo della ritenuta d’acconto nella misura di legge.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato l’aggiudicazione di una gara per l’affidamento del servizio di custodia e pulizia degli impianti sportivi comunali, deducendo profili di illegittimità connessi alla verifica dei costi della manodopera dichiarati dall’aggiudicataria.
Con ordinanza collegiale il Tribunale aveva disposto un incombente istruttorio nelle forme della verificazione, incaricando il Responsabile dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari, che aveva delegato un funzionario. La relazione di verificazione è stata depositata il 23 febbraio 2026 e il ricorso è stato successivamente respinto con sentenza del 27 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Nella sentenza di merito il Collegio aveva già statuito che le spese della verificazione sarebbero rimaste a carico della parte ricorrente soccombente, da determinarsi con separato decreto a seguito dell’istanza di liquidazione del verificatore.
Il verificatore ha quindi depositato istanza di liquidazione il 1° aprile 2026, chiedendo il compenso di € 2.500,00 lordi, con ritenuta d’acconto del 20% pari a € 500,00, per un totale netto di € 2.000,00.
Il Tribunale, ritenuta la richiesta congrua in relazione al valore della causa, ha liquidato il compenso in favore del verificatore e ha condannato la società ricorrente al pagamento, conformemente alla statuizione già contenuta nella sentenza di definizione del giudizio.
Il decreto è stato depositato in Segreteria, che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.
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Nota della Redazione
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