Ristori anti-Covid alle strutture sanitarie private: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 1403 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo va attuato sulla base della natura della situazione soggettiva azionata. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. La spettanza del ristoro di cui all’art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34/2020, conv. con L. n. 77/2020, a favore delle strutture private accreditate che hanno sospeso l’attività ordinaria a causa dell’emergenza Covid-19, assume consistenza di diritto soggettivo, trattandosi di contributo previsto dalla legge sui cui presupposti l’amministrazione sanitaria mantiene funzioni di vigilanza senza poteri discrezionali. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata, aveva aderito all’accordo quadro sottoscritto il 20 marzo 2020 tra la Regione Emilia-Romagna e l’associazione di categoria, che prevedeva l’interruzione dell’attività ordinaria e il divieto di cassa integrazione per il personale, con riconoscimento di acconti mensili commisurati all’80% della differenza tra attività svolta e fatturato medio del 2019. La successiva delibera della Giunta regionale n. 2133/2024 aveva riconosciuto alle strutture due misure: una indennità di funzione e uno specifico ristoro, limitato alla sola attività intra-regione. Con la delibera n. 1503/2025, la Regione ha disposto l’annullamento d’ufficio della precedente delibera per violazione dei limiti di spesa di cui al d.l. n. 34/2020 e per mancanza di copertura finanziaria, avviando l’iter per la restituzione delle somme erogate.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo plurimi vizi di legittimità, tra cui il superamento del termine ragionevole, il difetto di motivazione in ordine alla ponderazione tra interesse pubblico e affidamento del privato, nonché la violazione delle garanzie procedimentali, chiedendo altresì il risarcimento dei danni. La Regione si è costituita eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha insistito per la natura dovuta del provvedimento di annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia riguarda la materia della concessione e revoca di contributi pubblici, per la quale non è prevista alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva. La questione è stata risolta richiamando il principio consolidato delle Sezioni Unite n. 15404 del 2024, che, in un caso del tutto analogo, hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie relative alle provvidenze economiche previste dall’art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34/2020, a favore delle strutture private accreditate che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno sospeso l’attività ordinaria.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo, evidenziando che la legge statale ha attribuito alle Regioni il potere di accordare un contributo a copertura dei costi fissi delle strutture sanitarie, in una misura massima predeterminata del 90% del budget assegnato. La disciplina regionale, nel recepire tale normativa, ha riconosciuto alle strutture il diritto alla sovvenzione nella misura massima predeterminata dalla legge, senza alcuna spendita di discrezionalità in ordine all’an, al quid e al quomodo dell’erogazione.
La Corte ha quindi applicato il principio per cui, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei presupposti. Ha precisato che la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità. Nel caso di specie, invece, la spettanza del contributo è oggetto di un riconoscimento operato sul piano normativo, con la conseguenza che la relativa pretesa assume consistenza di diritto soggettivo.
Il Collegio non ha ravvisato ragioni per discostarsi dal dictum delle Sezioni Unite, dichiarando il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge, con compensazione delle spese di lite per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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