Rimborso IVA: onere di provare i canoni di leasing pagati (Cass. civ. Sez. V n. 3620 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie concernenti il rimborso IVA grava sul richiedente, che assume la qualità di attore in senso sostanziale, l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito, non essendo sufficiente la sola indicazione del credito nella dichiarazione. Le argomentazioni con cui l’Amministrazione finanziaria nega la sussistenza dei presupposti del rimborso costituiscono mere difese, non soggette a preclusioni processuali, e possono essere formulate anche dopo la scadenza dei termini per l’accertamento. In tema di locazione finanziaria, il giudice di merito non può ritenere assolto l’onere probatorio sulla base della mera indicazione delle fatture registrate.
Il Fatto
La società contribuente chiedeva il rimborso dell’eccedenza IVA detraibile relativa al 2017, ai sensi dell’art. 30, commi 3 e 4, d.P.R. n. 633/1972, in relazione ai canoni di un contratto di locazione finanziaria immobiliare. L’Amministrazione finanziaria aveva riconosciuto il rimborso solo in parte, nella misura in cui riteneva provato l’effettivo pagamento dei canoni.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società; la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia. Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria il secondo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., prospettante la violazione degli artt. 3, 6, 19 e 30 del d.P.R. n. 633/1972 in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., e lo ritiene fondato.
Il principio è che nei giudizi di rimborso IVA il richiedente riveste la qualità di attore in senso sostanziale e deve quindi allegare e provare i fatti a fondamento della domanda. La sola indicazione del credito nella dichiarazione non è sufficiente. La Corte richiama sul punto Cass. n. 9320/2023, Cass. n. 23031/2017, Cass. n. 23042/2015 e Cass. n. 8427/2012.
Da tale premessa discende che le difese con cui l’Amministrazione contesta i presupposti del rimborso non incontrano preclusioni processuali, come affermato da Cass. n. 1906/2020, Cass. Sez. U. n. 1518/2016 e Cass. Sez. U. n. 21765/2021, e la contestazione può intervenire anche dopo la scadenza dei termini per l’accertamento.
Nel caso concreto l’Agenzia non aveva escluso il diritto al rimborso, ma lo aveva riconosciuto solo per l’importo di cui riteneva provato l’effettivo pagamento dei canoni. A fronte di tale contestazione, la CTR ha errato nel considerare sufficiente la mera indicazione delle fatture registrate, poiché si tratta di fatti costitutivi del credito IVA, in linea con Cass. n. 22959/2018.
L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del primo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.
Nota della Redazione
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