Inammissibile in riassunzione la domanda sul trattamento del whistleblower (TAR Sardegna n. 387 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riassunzione davanti al giudice amministrativo a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il thema decidendum è circoscritto alle sole domande sulle quali la giurisdizione è stata declinata. Restano estranee al nuovo processo le pretese che il giudice ordinario abbia dichiarato inammissibili, essendosi sul punto formato il giudicato. Non è pertanto proponibile in riassunzione la questione dell’applicazione, anche retroattiva, della disciplina di tutela del whistleblower di cui all’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001, ove finalizzata a una rivalutazione dei titoli concorsuali. Le domande ammissibili, ma prive di autonome argomentazioni idonee a sostenerle, sono rigettate nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente, funzionario transitato dai ruoli del Ministero della Difesa a quelli del Ministero della Giustizia nel 2008, chiede l’accertamento del diritto all’inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia, con decorrenze diverse a seconda dell’amministrazione, e la condanna delle amministrazioni alle conseguenti differenze retributive e previdenziali.

La pretesa si fonda sull’inserimento del ricorrente, nel 2002, tra gli idonei di una graduatoria concorsuale per due posti di dirigente delle cancellerie militari, nonché sui contrasti con il vertice dell’ufficio giudiziario militare, sfociati in un procedimento penale e in una sospensione cautelare dal servizio. Il Tribunale di Cagliari, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 1200/2021, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo su alcune domande e ha dichiarato inammissibili o rigettato le altre. Il ricorrente riassume quindi il giudizio davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio perimetra anzitutto il thema decidendum, qualificando il processo come prosecuzione ex art. 11 c.p.a. del giudizio definito dal giudice ordinario. Richiama la parte dispositiva della sentenza del Tribunale di Cagliari per individuare le domande sulle quali è stato dichiarato il difetto di giurisdizione: la contestazione della scelta dell’amministrazione di indire due distinte procedure di reclutamento dirigenziale, sfociate in due graduatorie separate, e il mancato scorrimento della graduatoria nella quale il ricorrente era inserito.

Su tali basi, il TAR rileva l’infondatezza delle domande, che il ricorrente non argomenta compiutamente. La difesa si concentra invece sulla necessità di un’applicazione costituzionalmente orientata della disciplina del whistleblower, o in subordine sulla rimessione alla Corte costituzionale, per ottenere una rivalutazione dei titoli concorsuali non valutabili all’epoca a causa delle vicende giudiziarie e disciplinari.

Il Collegio osserva che tale questione è già stata dichiarata inammissibile dal giudice del lavoro e non può trovare ingresso nella sede di riassunzione, limitata all’esame delle domande tempestivamente proposte e sulle quali soltanto sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione. Sulla statuizione di inammissibilità si è formato il giudicato. Il TAR richiama inoltre le considerazioni di merito del giudice civile, che hanno evidenziato la genericità della domanda e l’assenza di nessi causali tra la condotta ritenuta ritorsiva e il diritto all’assunzione dirigenziale.

Quanto alle domande ammissibili, il Collegio esclude che l’illegittimità della scelta di redigere due graduatorie sia allegata in modo autosufficiente: il ricorrente non chiarisce in che modo tale scelta abbia inciso sulla propria posizione, né deduce ragioni autonome a sostegno dell’inquadramento e del relativo trattamento economico. Il ricorso è quindi rigettato. Il TAR dichiara irrilevante la documentazione tardivamente depositata e non decisiva l’eccezione di prescrizione, compensando le spese per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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