Inammissibile il ricorso dell’agente della riscossione avverso la condanna alle spese senza censurare la regolamentazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 4403 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui l’agente della riscossione, condannato alla rifusione delle spese di lite in un giudizio in cui la cartella di pagamento sia stata annullata per infondatezza della pretesa impositiva, censuri la sentenza per violazione dei principi in materia di legittimazione passiva, anziché per violazione delle disposizioni sulla regolamentazione delle spese di giudizio. La censura, infatti, deve confrontarsi con la ratio decidendi della pronuncia impugnata e con il vizio effettivamente deducibile, che nella specie attiene esclusivamente al capo di condanna alle spese.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava al contribuente una cartella di pagamento relativa a un credito IRPEF per l’anno d’imposta 2006. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso annullando la cartella. Interposto gravame dall’agente della riscossione, la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello, confermando l’annullamento e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale sentenza l’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione, mentre il contribuente restava intimato e l’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso l’agente della riscossione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. n. 112/1999, 10 e 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. La ricorrente sosteneva che la C.T.R. l’aveva erroneamente condannata alle spese, poiché la cartella era stata annullata per questioni attinenti al merito della pretesa tributaria e non per vizi propri della procedura esattoriale.
La Corte ha ritenuto la censura inammissibile, rilevando che la ricorrente aveva incentrato il motivo sulla questione della legittimazione passiva del concessionario per la riscossione, deducendo l’insussistenza dei requisiti per dichiarare la decadenza da una rateazione. Tuttavia, l’agente della riscossione avrebbe dovuto impugnare la sentenza di secondo grado non già per violazione dei principi in materia di legittimazione passiva, bensì per violazione delle disposizioni in materia di regolamentazione delle spese di giudizio, ossia degli artt. 91 ss. c.p.c.
Il motivo proposto, pertanto, non si confrontava adeguatamente con il contenuto della decisione impugnata, né con la censura che effettivamente la ricorrente avrebbe dovuto proporre avverso il capo di condanna alle spese. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza pronuncia sulle spese in considerazione della mancata costituzione del contribuente e della natura formale della costituzione dell’Agenzia delle Entrate, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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