Estinzione del giudizio d’appello: il deposito di note scritte equivale a comparizione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15570 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte, disposta ai sensi dell’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020, la comparizione della parte è integrata dal solo deposito telematico di tali note, che equivale alla comparizione all’udienza sostituita. Ne consegue che, all’udienza successiva fissata dal giudice, la mancata comparizione delle parti non determina l’estinzione del processo, ma impone al giudice di fissare una nuova udienza da comunicare alle parti costituite; solo la mancata comparizione a tale successiva udienza, nonostante la rituale comunicazione, legittima la dichiarazione di estinzione. Il provvedimento che erroneamente dichiara l’estinzione del giudizio ha natura sostanziale di sentenza ed è nullo per violazione degli artt. 309 e 181 c.p.c.. In materia di riscossione coattiva di entrate tributarie, l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella di pagamento appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo qualificabile come controversia meramente esecutiva.
Il Fatto
Il Giudice di Pace di Casoria dichiarava prescritto un credito tributario di importo minimo, relativo all’imposta di registro per l’annualità 2010, annullando la cartella di pagamento opposta dal contribuente. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi al Tribunale di Napoli, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l’inammissibilità del ricorso introduttivo e l’infondatezza delle domande del contribuente.
Il Tribunale, dopo aver disposto la trattazione scritta in sostituzione dell’udienza del 22/11/2022, fissava l’udienza del 4 aprile 2023 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza nessuna parte compariva e il giudice dichiarava estinto il giudizio ai sensi degli artt. 309 e 310 c.p.c., ordinando la cancellazione della causa dal ruolo. L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione deducendo la nullità del provvedimento per violazione degli artt. 181 e 309 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, richiamando il proprio precedente secondo cui, nel caso di sostituzione dell’udienza con note scritte, la comparizione delle parti è integrata dal solo deposito telematico delle note. Tale deposito equivale alla comparizione all’udienza sostituita, con la conseguenza che la successiva mancata presenza all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni non integra gli estremi della contumacia rilevante ai fini dell’estinzione.
Il meccanismo delineato dal combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c., applicabile al giudizio di appello in virtù del rinvio operato dall’art. 311 c.p.c., impone al giudice, in caso di mancata comparizione all’udienza successiva a quella sostituita con le note, di fissare una nuova udienza da comunicare alle parti costituite. Solo l’ulteriore mancata comparizione a tale successiva udienza legittima l’ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva violato tale meccanismo, avendo dichiarato l’estinzione nonostante l’appellante avesse depositato le note scritte e fosse, quindi, per mera fictio iuris, comparsa all’udienza sostituita. Il provvedimento impugnato, avente natura sostanziale di sentenza, è stato pertanto dichiarato nullo.
Quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione, la Corte ha ribadito il principio, costantemente affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui in materia di riscossione coattiva di entrate tributarie la giurisdizione tributaria abbraccia la cognizione dei fatti incidenti sulla pretesa impositiva maturati fino alla notificazione della cartella; la giurisdizione ordinaria è limitata alle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo e ai fatti sostanziali successivi alla valida notifica. L’eccezione di prescrizione del credito erariale, attenendo alla pretesa tributaria, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario.
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Nota della Redazione
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