Inammissibile per difetto di interesse il motivo che censuri una sola ratio decidendi; omessa pronuncia su eccezione assorbita (Cass. civ. Sez. 5 n. 7746 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la sentenza impugnata si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurare ciascuna di esse: è inammissibile per difetto di interesse il motivo che attacchi una sola delle rationes decidendi, restando l’altra idonea a sostenere comunque la pronuncia. Costituisce altresì violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. l’omessa pronuncia del giudice d’appello sull’eccezione di prescrizione della pretesa, rimasta assorbita in primo grado e ritualmente riproposta in sede di gravame, la quale non può ritenersi implicitamente superata dal solo accertamento della valida notifica dell’atto impositivo.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento deducendo l’omessa notifica della cartella presupposta e la prescrizione delle pretese fiscali. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, rilevando il mancato perfezionamento della notificazione della cartella per assenza, nella relata, delle ricerche del destinatario e della prova della spedizione della raccomandata, con assorbimento degli altri motivi.
L’ufficio impositore proponeva gravame. Il giudice d’appello dichiarava inammissibile l’eccezione di irregolare notifica, non dedotta con motivi aggiunti a seguito del deposito documentale, e nel merito la riteneva comunque infondata, riformando la decisione di primo grado. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 2948 e 2697 cod. civ., 132 e 140 cod. proc. civ., 60 d.P.R. n. 600/1973 e 25 d.P.R. n. 602/1973 per l’illegittima notifica della cartella con il rito dell’irreperibilità assoluta. La sentenza impugnata risultava, infatti, sorretta da due autonome rationes decidendi: l’inammissibilità dell’eccezione e il suo rigetto nel merito. Il ricorrente aveva censurato solo la seconda, lasciando intatta la prima.
Richiamando il principio costantemente affermato dalle Sezioni Unite n. 16602 del 2005, la Corte ha ribadito che, in presenza di pluralità di ragioni autonomamente idonee a sorreggere la decisione, è necessario che ciascuna sia oggetto di specifica censura: è sufficiente che una sola non sia impugnata o sia respinta perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili le censure avverso le altre ragioni.
La Corte ha invece accolto il secondo motivo, con cui si lamentava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. per l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione di interessi e sanzioni. Il giudice d’appello aveva desunto dalla valida notifica della cartella la legittimità dell’intimazione, ma non aveva esaminato il distinto profilo della prescrizione quinquennale, rimasto assorbito in primo grado e ritualmente riproposto in sede di gravame.
La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il nuovo esame sulla censura accolta e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.