Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 36483 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, si limiti a prospettare una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa lettura del compendio probatorio non integra il vizio di legittimità. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica della tenuta logica e argomentativa della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia, in data 03.11.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona per i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, contestati per un episodio commesso in Cerea e per un’attività reiterata in Salizzole nel periodo marzo-giugno 2011.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tutti incentrati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha investito la questione centrale della sindacabilità nel giudizio di legittimità del giudizio di fatto espresso dal giudice di merito. Ha ribadito che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito. Non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una valutazione diversa e più adeguata alle tesi del ricorrente.
Su questo asse argomentativo la Corte ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997, che ha fissato il confine tra sindacato di legittimità e giudizio di merito.
Quanto alla tenuta della decisione impugnata, la Corte ha rilevato che i giudici di appello hanno dato atto, con motivazione non manifestamente illogica, del fondamento probatorio della responsabilità. Il compendio si basa su plurimi elementi: il verbale di arresto seguito al rinvenimento di cento grammi di sostanza stupefacente consegnata da un coimputato; il rinvenimento nella disponibilità del ricorrente del telefono utilizzato per i contatti con l’acquirente; le dichiarazioni dell’acquirente, che ha riconosciuto il ricorrente in foto; le risultanze delle intercettazioni documentanti i contatti finalizzati alla vendita.
La Corte ha inoltre condiviso la spiegazione fornita in appello circa l’irrilevanza della decisione del Tribunale del riesame, che aveva escluso i gravi indizi in ordine alla detenzione dei cento grammi. Tale decisione precedeva le dichiarazioni spontanee dalle quali era emersa l’attività di spaccio.
Le censure del ricorrente risultano pertanto generiche e dirette solo a contestare in modo inammissibile l’efficacia dimostrativa del compendio probatorio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni di esonero secondo la Corte cost. n. 186 del 13.6.2000.
Nota della Redazione
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