Ricorso inammissibile se la nullità non è dedotta nei gradi di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 31058 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nullità conseguente alla mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza, prevista dall’art. 522 cod. proc. pen., è di ordine generale a regime intermedio e, se si è verificata nel giudizio di primo grado, deve essere dedotta entro la conclusione del giudizio di appello, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen.. La questione proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione è pertanto inammissibile. Non possono essere dedotti in Cassazione i motivi sui quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devoluti alla sua cognizione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. La censura che, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indica gli elementi posti a base della doglianza è generica e non consente al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado, per il reato di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma, ha prosciolto l’imputato per intervenuta prescrizione in relazione ad alcuni dei reati ascritti e ha confermato la condanna per la restante imputazione.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la mancata correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, sub specie del riconoscimento dell’ipotesi di cui al secondo anziché al primo comma dell’art. 497-bis cod. pen.; la mancata declaratoria di prescrizione previo riconoscimento dell’ipotesi del primo comma; la mancata derubricazione del fatto; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e le statuizioni civili.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal primo motivo, con cui il ricorrente lamenta il difetto di correlazione tra contestazione e decisione. Il rilievo è manifestamente infondato: la descrizione in fatto dell’addebito indica che il documento riportava l’immagine dell’imputato, il che costituisce riferimento esplicito alla circostanza che il soggetto ritratto avesse quantomeno concorso con altri nella contraffazione, fornendo la propria fotografia da apporre sul documento falsificato.
La Corte aggiunge un rilievo assorbente sul piano processuale. La nullità di cui all’art. 522 cod. proc. pen., quand’anche determinatasi, è di ordine generale a regime intermedio, come affermato da Sez. IV n. 19043 del 29.03.2017, Privitera. Essendosi verificata nel giudizio di primo grado, doveva essere denunciata entro la conclusione del giudizio di appello ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen.; la questione, invece, è stata posta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Il secondo e il terzo motivo, che attengono alla mancata declaratoria di prescrizione previo riconoscimento dell’ipotesi di cui al primo comma e alla mancata derubricazione del fatto, sono dichiarati inammissibili perché inediti: mancava il corrispondente motivo di appello. Il ricorrente non può dedurre in Cassazione questioni sulle quali il giudice dell’impugnazione abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado o che non sarebbe stato possibile dedurre prima.
Nel merito, i motivi sono anche manifestamente infondati, poiché l’imputato ha quantomeno concorso nella contraffazione fornendo la propria fotografia a chi ha realizzato il falso documento. Il quarto motivo, infine, è generico perché privo dei requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indica gli elementi alla base della censura e non consente al giudice di individuare i rilievi mossi.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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