Pena sotto la media edittale e obbligo di motivazione semplificato (Cass. pen. Sez. VII n. 36482 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il giudice assolve all’obbligo di motivazione quando dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., richiamando la gravità del reato o la capacità a delinquere. Una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale. La pena media edittale non si calcola dimezzando il massimo, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo ed aggiungendo il risultato al minimo. Il motivo che censuri il trattamento punitivo a fronte di motivazione adeguata e non manifestamente illogica è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Torino dell’8 gennaio 2026, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La pena irrogata è di anni 1 e mesi 6 di reclusione e euro 4000 di multa.

Con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. La questione arriva davanti alla Corte perché il ricorrente contesta il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito nel quantificare il trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Il motivo attinente al trattamento punitivo è dichiarato inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata è adeguata, non manifestamente illogica e dà conto dell’esame delle deduzioni difensive. Il ricorso, su questo punto, si limita a contrapporre una lettura alternativa a quella del giudice di merito.

Il Collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui la graduazione della pena, comprensiva del gioco di circostanze aggravanti e attenuanti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito. L’obbligo di motivazione è soddisfatto quando il giudice esplicita l’impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen., oppure quando richiama la gravità del reato o la capacità a delinquere. Solo quando la pena supera la misura media edittale si richiede una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito. Il principio è ricondotto a Sez. II n. 36104 del 2017 e Sez. IV n. 21294 del 2013.

La Corte precisa poi il metodo di calcolo della pena media edittale. Essa non si ottiene dimezzando il massimo edittale, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo e aggiungendo il risultato al minimo. Il richiamo è a Sez. III n. 29968 del 2019. La precisazione ha rilievo diretto, perché individua la soglia oltre la quale l’onere motivazionale si intensifica.

Applicando tali principi, la Corte ritiene giustificata la pena inflitta. Il calcolo muove dalla pena base di anni 2 di reclusione e euro 4000 di multa, ridotta ex art. 62-bis cod. pen. nella misura indicata. La determinazione si fonda sul quantitativo di cocaina detenuto, pari a 93 dosi medie singole, e sulla non modesta capacità a delinquere, desunta dal rinvenimento di sostanza da taglio e dal comportamento tenuto alla vista degli operanti, consistito nel tentativo di disfarsi della droga.

Il richiamo agli indici dell’art. 133 cod. pen. è quindi ritenuto non illogico, mentre il motivo di ricorso resta meramente avversativo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni di esonero secondo la Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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