Dissipazione in bancarotta non viola correlazione se distrazione già contestata (Cass. pen. Sez. 5 n. 10265 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, le condotte alternative descritte dall’art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare sono fungibili: non viola il principio di correlazione tra imputazione e sentenza la condanna per una delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice e diversa da quella indicata in imputazione, purché quest’ultima contenga la descrizione, anche sommaria, del comportamento addebitato. La qualificazione della condotta come dissipazione, aggiunta in corso di udienza, non modifica l’oggetto giuridico della contestazione quando la sottrazione della risorsa finanziaria alla società fallita sia stata sin dall’origine specificamente individuata. In tema di prova della distrazione, il mancato reperimento, all’atto del fallimento, di risorse societarie emergenti dalle poste contabili, di cui l’amministratore non indichi la destinazione, vale a dimostrare la distrazione solo se le fonti contabili siano accreditabili di idonea affidabilità; l’onere di allegazione sulla sorte dei beni grava sull’amministratore e la sua mancata assoluzione non integra responsabilità oggettiva né inversione dell’onere della prova. L’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per il quale non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di destinare il patrimonio sociale a finalità diverse dalla garanzia delle obbligazioni contratte.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la condanna dell’imputato per bancarotta fraudolenta distrattiva, quale amministratore di fatto di una società dichiarata fallita, assolvendolo dalla contestata bancarotta documentale. La difesa aveva proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio di correlazione a causa dell’integrazione del capo di imputazione con la contestazione della condotta di dissipazione accanto a quella di distrazione, il difetto di motivazione in ordine alla qualifica di amministratore di fatto, la contraddittorietà tra l’assoluzione per la bancarotta documentale e la condanna per distrazione e il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo il primo motivo inammissibile e manifestamente infondato, atteso che l’imputato era presente all’udienza in cui il Pubblico Ministero aveva integrato il capo di imputazione, sicché la difesa era comunque onerata di richiedere un termine a difesa. La Corte ha altresì chiarito che l’integrazione contestata non aveva determinato alcuna violazione del principio di correlazione, valorizzando la fungibilità delle condotte alternative descritte dall’art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare: la condanna per la distrazione, originariamente contestata, non è preclusa dalla mera aggiunta della qualificazione di dissipazione, quando la descrizione del fatto addebitato sia rimasta invariata e specifica. In tal senso la Corte ha richiamato il principio secondo cui non viola la correlazione la condanna per una delle condotte alternativamente previste dalla norma, purché l’imputazione contenga la descrizione, anche sommaria, del comportamento addebitato.
Quanto alla qualifica di amministratore di fatto, la Corte ha rilevato la natura di doppia conforme della decisione e la conseguente limitazione del sindacato di legittimità al solo travisamento della prova introdotto per la prima volta nel giudizio di appello. Nel merito, la Corte ha ritenuto la motivazione delle sentenze di merito logica e coerente, fondata su un compendio di elementi convergenti, tra cui le dichiarazioni del commercialista della società che aveva descritto l’imputato come effettivo gestore della fallita e gli amministratori di diritto come meri fiduciari. La Corte ha precisato che la prova dell’esercizio di poteri gestori diffusi e pregnanti da parte di soggetto privo di cariche formali si traduce naturalmente nella dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto, salva la rigorosa dimostrazione che l’apparente esercizio sia avvenuto in esecuzione di stringenti direttive altrui.
Con specifico riguardo alla prova della distrazione, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il mancato reperimento di risorse emergenti dalle poste contabili vale a dimostrare la distrazione solo in presenza di fonti contabili accreditate da idonea affidabilità. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito si fossero attenuti a tali criteri, avendo accertato l’esistenza originaria dei cespiti sulla base dei bilanci pregressi, confermati dal commercialista e dal bilancio consegnato al curatore, e la loro successiva sparizione, in assenza di alcuna indicazione dell’imputato sulla loro sorte e destinazione. La Corte ha escluso la contraddittorietà tra l’assoluzione per la bancarotta documentale, fondata sull’impossibilità di ricostruire quali libri fossero stati prodotti alla curatela, e la condanna per distrazione, basata sulla mancata indicazione della sorte di cespiti specificamente individuati.
La Corte ha infine disatteso la dedotta scriminante dello stato di necessità, richiamando l’orientamento secondo cui essa non sussiste in relazione alla bancarotta qualora gli amministratori abbiano volontariamente e consapevolmente creato una situazione di pericolo per l’impresa facendo ricorso al credito usurario, e ha ritenuto la motivazione sul dolo adeguata, ravvisando gli indici di fraudolenza nella dissoluzione di notevoli risorse patrimoniali senza alcuna giustificazione e nella destinazione dei beni alla sfera patrimoniale dell’imputato. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato, ai limiti dell’inammissibilità, in quanto l’omesso esame del motivo di appello concernente la derubricazione in bancarotta semplice non costituisce vizio di motivazione quando la questione sia incompatibile con le premesse essenziali della decisione, che aveva accertato il carattere doloso delle operazioni distrattive, irriducibili alla fattispecie colposa.
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Nota della Redazione
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