Continuazione e proporzionalità delle pene nel sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 7 n. 7817 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il sindacato di legittimità sulla congruità dell’aumento di pena ex art. 81 cod. pen. è limitato alla verifica della completezza e della logicità della motivazione. Il giudice di merito deve dare conto del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, e dimostrare di non aver operato surrettiziamente un cumulo materiale. L’accertamento della gravità del fatto e la valutazione della personalità del colpevole, quali criteri di commisurazione dell’aumento, costituiscono apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione razionale.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 07/05/2025, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto la continuazione tra il reato oggetto di giudizio e il più grave reato già giudicato con sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma. Il giudice d’appello ha rideterminato la pena, applicando un aumento di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per la continuazione.
Avverso tale decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’illegittimità del trattamento sanzionatorio e, in particolare, l’entità dell’aumento disposto a titolo di continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, rilevando che la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. La Corte territoriale, nell’accordare l’aumento per la continuazione, ha adeguatamente giustificato la propria determinazione, valorizzando la gravità del fatto, desunta dalla qualità e quantità della sostanza stupefacente, l’aver agito in concorso con altro soggetto e la negativa personalità del colpevole, gravato da precedenti specifici.
La Suprema Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale.
Nella fattispecie, la motivazione della sentenza impugnata è risultata conforme a tali principi, avendo la Corte di appello indicato specifici elementi fattuali a sostegno della congruità dell’aumento. Le censure difensive, pertanto, si risolvono in differenti apprezzamenti di merito, che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, come ribadito da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, determinata esercitando la facoltà di aumento introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017.
Nota della Redazione
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