Guida senza patente: recidiva nel biennio e pena (Cass. pen. Sez. VII n. 40514 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, la recidiva nel biennio di cui all’art. 116, comma 15, seconda parte, cod. strada costituisce elemento costitutivo del reato e richiede che il precedente illecito amministrativo sia stato accertato in via definitiva, non essendo sufficiente la mera contestazione. Fino a quando la precedente violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non può tenersi conto ai fini della sussistenza del reato. Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che riproponga censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con motivazione logica e coerente. La negazione della sospensione condizionale e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che assolve all’obbligo motivazionale richiamando i criteri dell’art. 133 cod. pen., salvo che la pena applicata sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 25 giugno 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli per il reato di cui all’art. 116 cod. strada, commesso l’1 luglio 2021. La questione approda in legittimità sul riconoscimento della recidiva nel biennio, sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e sulla determinazione del trattamento punitivo.
Il ricorrente deduce tre motivi: violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva nel biennio; violazione di legge per la mancata concessione della sospensione condizionale, con asserita contraddittorietà rispetto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla recidiva nel biennio. Il motivo è dichiarato non consentito perché mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.
Sul piano sostanziale la Corte ribadisce che, ai fini della sussistenza della recidiva nel biennio, non è sufficiente la mera contestazione di un precedente illecito: occorre che questo sia stato definitivamente accertato. A tal fine possono rilevare anche episodi privi di rilievo penale, purché accertati in via definitiva dall’autorità amministrativa. La Corte richiama il principio per cui, fino a quando la precedente violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si può tenere conto ai fini della sussistenza del reato, citando Sez. IV n. 27398 del 06.04.2018 e Sez. IV n. 6163 del 24.10.2017.
Il secondo motivo, sulla mancata concessione della sospensione condizionale, è ritenuto meramente reiterativo e avversativo rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte esclude la dedotta contraddittorietà con il riconoscimento delle attenuanti generiche: i due giudizi si fondano su parametri differenti, attenendo il primo alla prognosi di futura astensione dai reati e il secondo ai criteri dell’art. 133 cod. pen.
Il terzo motivo, sulla determinazione della pena, è parimenti non consentito. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che assolve all’obbligo motivazionale con il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. o alla gravità del reato, essendo necessaria una spiegazione dettagliata solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. La Corte precisa che la pena media edittale si calcola dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato al minimo, richiamando Sez. II n. 36104 del 27.04.2017, Sez. IV n. 21294 del 20.03.2013 e Sez. III n. 29968 del 22.02.2019.
Nel caso di specie la Corte ritiene congrua la pena di mesi quattro di arresto, giustificata in maniera non illogica dallo scostamento dal minimo in ragione della capacità a delinquere. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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