Esonero avvocati Gestione separata dalle sanzioni civili per annualità antecedenti alla legge del 2011 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14099 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, è rilevabile anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, purché basata su allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili, anche tramite i poteri istruttori officiosi previsti dall’art. 421, secondo comma, c.p.c.. La declatoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011, nella parte in cui non esonera gli avvocati del libero foro, non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali, dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, comporta la non debenza delle sanzioni civili per il periodo antecedente all’entrata in vigore della norma. Detto effetto retroattivo non trova limite nei rapporti esauriti ove la contestazione del debito contributivo impedisca il formarsi del giudicato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva accolto il gravame dell’INPS, affermando la doverosità dell’iscrizione di un’avvocatessa alla Gestione separata per l’anno 2010. Il giudice di secondo grado aveva respinto l’eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, ritenendo interrotta la prescrizione da un avviso di addebito notificato il 22 giugno 2016, e aveva condannato la professionista al pagamento dei contributi, pari a € 2.103,13, oltre alle sanzioni civili ricalcolate ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. a), legge n. 388/2000.
La professionista ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura incentrati sulla violazione degli artt. 112, 115, 132, 416, 437 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., contestando la ritualità e la tempestività delle produzioni documentali dell’ente previdenziale relative all’avviso interruttivo, nonché l’idoneità dello stesso a determinare l’interruzione della prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente osservato che la questione della doverosità dell’iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2010 non era più oggetto di discussione, essendo la controversia incentrata esclusivamente sulla maturazione della prescrizione. I tre motivi di ricorso sono stati ritenuti sostanzialmente volti a contestare l’accertamento dell’intervenuta interruzione della prescrizione operato dalla Corte territoriale.
Richiamando il principio per cui l’eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, è un’eccezione in senso lato rilevabile anche d’ufficio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito. L’interruzione era stata ritualmente eccepita e l’avviso di ricevimento era stato prodotto tempestivamente, in allegato alla memoria difensiva nel giudizio di primo grado. Le ulteriori censure sono state pertanto qualificate come mere richieste di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non più rivedibili in sede di legittimità.
Con specifico riguardo all’incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, la Cassazione ne ha condiviso i principi, affermando che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, la disciplina delle sanzioni civili non trova applicazione al caso di specie. La fattispecie riguarda, infatti, l’annualità 2010, antecedente alla legge di interpretazione autentica del 2011, e la contestazione del debito contributivo impedisce il formarsi del giudicato, non ostacolando l’efficacia retroattiva della pronuncia di accoglimento.
In accoglimento del ricorso per quanto di ragione, la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo relativo alle sanzioni civili e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato che nulla è dovuto a tale titolo per i contributi relativi all’anno 2010. La complessità delle questioni trattate ha giustificato la compensazione delle spese dell’intero processo.
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Nota della Redazione
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