Verifica della tempestività dei pagamenti comunali (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 25 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
A norma dell’art. 41 d.l. n. 66/2014, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve contenere il prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti di transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di cui al d.lgs. n. 231/2002, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti; in caso di superamento dei termini, la relazione deve altresì indicare le misure adottate o previste per assicurare la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L’indicatore di tempestività dei pagamenti, se di segno positivo, esprime i giorni di ritardo; se negativo, i giorni di anticipo.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Veneto, nell’ambito dell’indagine sulla tempestività dei pagamenti dei comuni veneti approvata con deliberazione n. 237/VSGO/2025, ha rilevato che il Comune di Ospitale di Cadore presentava, nel primo semestre 2025, un tempo medio ponderato di ritardo nei pagamenti pari a 39,68 giorni.
Con nota istruttoria l’Ente è stato invitato a riferire sugli adempimenti di pubblicazione previsti dall’art. 33 d.lgs. n. 33/2013, sul contenuto della relazione sulla gestione dell’ultimo rendiconto approvato ai sensi dell’art. 41 d.l. n. 66/2014 e sulle misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti. Con nota di riscontro, il Comune ha dato conto della carenza di organico dell’area amministrativa-finanziaria, della mancata pubblicazione dei dati trimestrali dal primo trimestre 2024 e dell’assenza del prospetto in allegato al rendiconto per la ritenuta insussistenza di fattispecie di ritardo, giustificata da un saldo positivo di 8,72 giorni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo in materia di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, muovendo dalla direttiva 2000/35/CE e dalla successiva direttiva 2011/7/UE fino al d.lgs. n. 192/2012, che ha novellato l’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 introducendo termini di pagamento e interessi moratori senza necessità di costituzione in mora. Passa quindi ad esaminare il sistema di monitoraggio e di sanzioni indirette introdotto dalla legge n. 145/2018, che prevede l’accantonamento annuale del Fondo garanzia debiti commerciali, in misura proporzionale all’entità dei ritardi registrati nell’esercizio precedente.
Con riferimento al caso concreto, la Sezione rileva che il valore positivo di 8,72 giorni indicato dall’Ente, riferito ai giorni effettivi intercorrenti tra la scadenza della fattura e il pagamento ai fornitori, evidenzia in realtà un fraintendimento da parte del Comune circa la natura dell’indicatore: esso, infatti, se positivo esprime giorni di ritardo, se negativo giorni di anticipo. L’assenza del prospetto nella relazione sulla gestione del rendiconto 2024 configura quindi un adempimento solo parziale degli obblighi informativi di cui all’art. 41 d.l. n. 66/2014.
Quanto agli adempimenti di pubblicazione, l’Ente ha ammesso di non aver ottemperato, a far data dal primo trimestre 2024, agli obblighi di cui all’art. 33 d.lgs. n. 33/2013, adducendo carenze di organico. La Sezione prende atto delle difficoltà organizzative ma rammenta che l’obbligo di pubblicazione concerne la trasparenza dell’azione amministrativa ed è soggetto al controllo previsto dall’art. 31 d.lgs. n. 33/2013.
In esito all’istruttoria, la Sezione rileva la presenza dei ritardi nei pagamenti, accerta il parziale adempimento dell’art. 41 d.l. n. 66/2014, raccomandando per il futuro la corretta compilazione e sottoscrizione del prospetto da parte del legale rappresentante e del responsabile finanziario, e dà atto dell’avvenuta adozione di misure organizzative e di interventi di assunzione di personale, raccomandando il monitoraggio dell’efficacia delle misure adottate per assicurare con continuità la regolare esecuzione dei pagamenti. La pronuncia è trasmessa telematicamente al Consiglio comunale, al Sindaco e all’Organo di revisione, con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 33/2013.
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Nota della Redazione
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