L’inammissibilità del regolamento preventivo per difetto assoluto di giurisdizione (Cass. civ. Sez. Un. n. 399 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile quando il ricorrente sostenga che la controversia non sia conoscibile da alcun giudice statale, poiché la questione della giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione di merito, non di giurisdizione. Tale principio si applica anche nell’ipotesi in cui si alleghi che l’attività oggetto della domanda, come il collaudo definitivo di un’opera pubblica, sia riservata in via esclusiva alla pubblica amministrazione. La controversia inerente al collaudo di opere pubbliche, infatti, esorbita dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando nell’ambito di un rapporto contrattuale disciplinato dal diritto privato, ove si controverte solo in materia di diritti soggettivi.

Il Fatto

Una società appaltatrice aveva ottenuto, con lodo arbitrale, la condanna della stazione appaltante al pagamento di una somma quale penale per il ritardato collaudo e, successivamente, le aveva notificato un atto di precetto per il pagamento della penale ulteriore maturata. La pubblica amministrazione aveva quindi citato la società dinanzi al Tribunale, chiedendo di accertare che i lavori erano ultimati e che dovevano intendersi definitivamente collaudati, non essendo dovuto alcun indennizzo.

Costituitasi, la società aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che il collaudo costituisce attività amministrativa riservata alla stazione appaltante. Il giudice di merito aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio; la società ha quindi proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il principio per cui è inammissibile il regolamento preventivo con il quale la parte sostenga che né il giudice amministrativo né quello ordinario possano conoscere la controversia, in quanto la giustiziabilità della pretesa è questione di merito e non di giurisdizione.

La Corte ha rilevato come la stessa ricorrente avesse prefigurato un “difetto assoluto di giurisdizione”, deducendo che l’attività di collaudo è riservata in via esclusiva alla pubblica amministrazione. Tale prospettazione, invece di fondare la giurisdizione del giudice amministrativo, configura una questione attinente al merito della domanda e non alla ripartizione delle giurisdizioni.

Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che è inesatta l’affermazione della ricorrente secondo cui spetterebbe al giudice amministrativo accertare se il collaudo possa essere espletato dal giudice ordinario tramite c.t.u. o debba essere riservato alla pubblica amministrazione. La controversia relativa al collaudo di opere pubbliche esorbita dalla giurisdizione amministrativa, poiché attiene a un rapporto contrattuale che, dall’aggiudicazione, è disciplinato dal diritto privato e implica la tutela di diritti soggettivi.

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e rimesso al giudice di merito la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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