Liquidazione compensi amministratori giudiziari e minimo tariffario locale (Cass. civ. Sez. 2 n. 380 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di liquidazione del compenso degli amministratori giudiziari, ai sensi dell’art. 2-octies della legge n. 575/1965, la determinazione dell’ammontare deve tenere conto, tra gli altri criteri, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Il giudice che, nella liquidazione, faccia applicazione delle tariffe locali non può riconoscere un compenso inferiore al minimo tariffario, a meno che la tariffa stessa non preveda espressamente la possibilità di una riduzione al di sotto del minimo, come nell’ipotesi in cui l’operato dell’amministratore risulti inadeguato o insufficiente. La mera mancata dimostrazione della particolare difficoltà dell’attività svolta non legittima, di per sé, una deroga al minimo tariffario se la fonte locale ricollega la riduzione a presupposti diversi.
Il Fatto
Una commercialista, nominata custode e amministratrice giudiziaria di una società sottoposta a sequestro penale ex art. 321 cod. proc. pen., aveva svolto l’incarico per un periodo di 47,5 mesi. Il GIP del Tribunale di Reggio Calabria aveva liquidato un compenso mensile di euro 300,00, oltre al rimborso delle spese vive.
A seguito dell’impugnazione, il Tribunale, decidendo in composizione monocratica, aveva riconosciuto un compenso mensile di euro 800,00, inferiore al minimo previsto dalla tabella B della circolare del Presidente del Tribunale del 28/10/2011, che per i patrimoni aziendali fino a 5 milioni di euro fissava un range tra euro 1.200,00 ed euro 1.800,00 mensili. La professionista ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione della norma e l’omesso esame di un fatto decisivo relativo al compenso riconosciuto per la fase iniziale dell’incarico.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso in ragione della loro connessione. Il primo motivo riguardava l’erronea interpretazione delle tariffe locali, mentre il secondo censurava l’omesso esame di un fatto decisivo concernente la misura del compenso già riconosciuto per la fase iniziale dell’amministrazione.
La Corte ha richiamato l’art. 2-octies della legge n. 575/1965 che, al quarto comma, dispone che la determinazione dell’ammontare del compenso sia disposta con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Ha quindi rilevato come il giudice di merito avesse fatto applicazione della tariffa locale, rappresentata dalla circolare del 28/10/2011.
Il Collegio ha osservato che la tabella B della circolare prevede, per i patrimoni aziendali fino a 5 milioni di euro, un compenso mensile compreso tra euro 1.200,00 ed euro 1.800,00. La circolare, inoltre, consente al tribunale di applicare aumenti o diminuzioni tariffarie non superiori al 50% dell’importo base, ma solo al ricorrere di specifiche condizioni: gli aumenti in caso di particolare rilievo dei problemi gestionali affrontati o di brillantezza dei risultati; le diminuzioni, per converso, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’operato degli amministratori risulti inadeguato o insufficiente.
L’ordinanza impugnata aveva liquidato un compenso di euro 800,00, inferiore di un terzo rispetto al minimo tariffario di euro 1.200,00, motivando tale riduzione con la mancata documentazione della particolare difficoltà dell’attività svolta. La Cassazione ha ritenuto tale ragionamento non conforme alla fonte tariffaria, che ricollega la possibilità di riduzione al di sotto del minimo alla sola ipotesi dell’operato inadeguato o insufficiente, evenienza non evocata dal Tribunale e non risultante dagli atti.
In accoglimento del ricorso, la Cassazione ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Reggio Calabria in persona di altro magistrato, affinché riesamini i fatti attenendosi al principio secondo cui la liquidazione secondo le tariffe locali non può essere inferiore al minimo tariffario, se la tariffa non preveda espressamente una riduzione.
Nota della Redazione
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