Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso avverso il silenzio (TAR Molise n. 201 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, per essere stato conseguito nel corso del giudizio il bene della vita richiesto, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione univoca di parte ricorrente circa il sopravvenuto difetto di interesse preclude la decisione nel merito e rende superfluo lo scrutinio delle eccezioni in rito articolate dalle parti resistenti. La sopravvenuta carenza di interesse opera quale ragione autonoma di improcedibilità, restando ferma la possibilità di compensazione delle spese in presenza di esplicita richiesta della parte.

Il Fatto

La società ricorrente aveva chiesto a TERNA s.p.a. di riattivare la connessione elettrica relativa al progetto di un nuovo impianto agrivoltaico da realizzarsi nel Comune di Rotello, e comunque di assumere un provvedimento espresso e motivato in ordine all’intervenuta decadenza di tale connessione a seguito di una nota del 16.5.2024 recante richiesta di chiarimenti. A fronte dell’inerzia del gestore, la società ha proposto ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, chiedendo l’ordine di provvedere in un termine breve e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

Nel giudizio si sono costituite la resistente TERNA, la controinteressata e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che hanno articolato eccezioni di difetto di giurisdizione, incompetenza territoriale, inammissibilità e, nel merito, infondatezza. Nelle more, la ricorrente ha dapprima chiesto un breve rinvio per consentire il componimento bonario della controversia e, in seguito, ha rappresentato che il gestore aveva trasmesso un nuovo preventivo di connessione, dalla stessa accettato, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha accolto la richiesta della difesa erariale di estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Dagli atti non emergeva alcuna censura avverso atti o comportamenti a tali Amministrazioni ascrivibili, con conseguente carenza di legittimazione passiva rispetto al processo.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la difesa della ricorrente, con nota depositata in data 13.6.2025, aveva dichiarato di aver conseguito il bene della vita richiesto e di non avere più interesse alla decisione della causa ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Su tale premessa il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile, dovendosi prendere atto della dichiarazione resa dal difensore in ordine al sopravvenuto difetto del relativo interesse.

Il Collegio ha precisato che l’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse consente di soprassedere allo scrutinio delle altre eccezioni in rito articolate dalla parte resistente e dalla controinteressata. La decisione resta dunque circoscritta alla ragione di improcedibilità, senza alcuna valutazione sul merito delle censure.

Il Tribunale ha richiamato, a sostegno, un indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, menzionando Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061, Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2018, n. 4290, Cons. Stato, sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310 e TAR Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514. In presenza di un’univoca dichiarazione di parte circa il venir meno dell’interesse all’impugnativa, la stessa preclude la decisione nel merito della controversia.

Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate tra le parti, avuto riguardo anche all’esplicita richiesta in tal senso avanzata dalla ricorrente nella memoria del 13.6.2025. Il dispositivo ha infine disposto l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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