Contributo Anac condizione estrinseca: ammesso il pagamento tardivo in soccorso istruttorio (TAR Toscana n. 1889 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento del contributo obbligatorio all’Anac non costituisce requisito di partecipazione alla gara, ma condizione estrinseca di ammissione dell’offerta, funzionale all’autonomia finanziaria dell’Autorità e non alla selezione degli operatori. All’operatore economico deve essere consentito l’adempimento tardivo fino all’inizio della fase di valutazione delle offerte e non oltre: la stazione appaltante, accertata la mancanza della prova del versamento, deve assegnare un termine per il pagamento. Solo l’inadempimento entro il termine assegnato giustifica l’esclusione. È illegittima la lex specialis che configuri il versamento come requisito da possedere a pena di esclusione sin dalla presentazione dell’offerta, sanabile solo con ricevuta anteriore a tale data, perché contrasta con i principi di proporzionalità e del risultato, con la funzione del soccorso istruttorio e con la natura del contributo.

Il Fatto

Il Comune di Prato ha avviato una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023, per interventi straordinari di segnaletica stradale. La lettera di invito prevedeva l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo e, in presenza di almeno cinque offerte valide, l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo il metodo A.

Alla gara hanno partecipato cinque operatori. Una concorrente non ha inserito la ricevuta del contributo Anac; attivato il soccorso istruttorio, ha prodotto un certificato di pagamento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è stata esclusa, in applicazione dell’art. 24 della lettera di invito. Ridottesi le concorrenti a quattro, l’appalto è stato aggiudicato senza la preventiva esclusione delle offerte anomale. La società classificatasi seconda ha impugnato l’esclusione della concorrente, le clausole della lex specialis e l’aggiudicazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto riconosciuto l’interesse strumentale della ricorrente: senza l’esclusione, le concorrenti sarebbero rimaste cinque e l’esclusione automatica delle offerte anomale avrebbe determinato l’aggiudicazione in suo favore. Nel merito ha esaminato congiuntamente i motivi, incentrati sulla natura dell’obbligo di versamento.

L’art. 1, comma 67, della l. n. 266/2005 qualifica il contributo come “condizione di ammissibilità dell’offerta”. La giurisprudenza si era divisa: un primo orientamento lo riteneva requisito di partecipazione, con esclusione immediata; un secondo, prevalso, lo considerava mera condizione di ammissione, sanabile in soccorso istruttorio. Il Collegio ha aderito a quest’ultima impostazione, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 6 del 9 giugno 2025, applicabile anche se successiva all’indizione della gara perché espressiva di principi già desumibili dall’ordinamento.

La distinzione decisiva corre tra requisiti intrinseci di partecipazione e condizioni estrinseche: le prime selezionano gli operatori in funzione degli interessi pubblici della gara; le seconde attuano interessi pubblici differenti, quale l’autonomia finanziaria dell’Anac, cui la Corte costituzionale n. 256/2007 ha riconosciuto la natura di entrata tributaria statale. Il versamento, pertanto, non è requisito in senso stretto e può avvenire anche dopo la presentazione della domanda, in sede di soccorso istruttorio, disciplinato dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, che contempera massima partecipazione, risultato, parità di trattamento e autoresponsabilità.

La lettera di invito del Comune, agli artt. 12.2 e 20, punto A10), imponeva il versamento entro il termine di presentazione delle offerte e la relativa attestazione nella documentazione amministrativa; l’art. 24 consentiva la regolarizzazione solo con ricevuta anteriore all’offerta. Così operando, la stazione appaltante ha configurato il contributo come requisito di partecipazione, in contrasto con i principi di proporzionalità e del risultato, con la funzione del soccorso istruttorio e con la natura del contributo. Ne è derivata l’illegittimità dell’esclusione della quinta concorrente, dell’uso del criterio di aggiudicazione senza esclusione delle offerte anomale e dell’aggiudicazione disposta a favore della controinteressata.

Il ricorso è stato accolto, con annullamento delle clausole e degli atti di gara e aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente, salvo l’esito dei controlli. Spese poste a carico del Comune e compensate verso la controinteressata non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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