La delega di funzioni incide sull’accertamento del trasgressore (Cass. civ. Sez. 2 n. 14484 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di illecito amministrativo ambientale, la sanzione prevista dall’art. 133, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 colpisce “chiunque” apra o effettui scarichi senza autorizzazione, trattandosi di illecito comune e non proprio. L’art. 6 della legge n. 689/1981 configura una responsabilità solidale di natura sussidiaria della persona giuridica, dell’ente o dell’imprenditore per la violazione commessa dal proprio rappresentante o dipendente, ma non determina l’automatica qualificazione del legale rappresentante quale autore materiale della violazione. Una valida delega di funzioni, che sia puntuale, espressa e provata, riguardi anche i poteri decisionali e di spesa e sia giustificata dalle dimensioni dell’impresa, incide sull’individuazione del soggetto tenuto in qualità di trasgressore, fermo restando l’obbligo di vigilanza del delegante, la cui responsabilità sussiste solo in presenza di culpa in vigilando.
Il Fatto
Alla società, quale legale rappresentante di un consorzio titolare di un impianto di depurazione, era stata notificata un’ordinanza-ingiunzione con cui la Regione applicava una sanzione amministrativa di € 9.900,00 per l’esercizio dell’impianto in assenza della necessaria autorizzazione. La sanzione era stata irrogata alla società personalmente, nella qualità di trasgressore, in solido con il consorzio.
Sull’opposizione proposta, il Tribunale accoglieva il ricorso. La Corte d’appello, nel rigettare il gravame della Regione, escludeva la responsabilità solidale della società, ritenendo sussistente una valida delega di funzioni in favore di un soggetto delegato, cui era affidata la cura e la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela delle acque. La Regione ricorre per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte reputa infondata la censura, incentrata sulla violazione degli artt. 6 e 22 della legge n. 689/1981, degli artt. 124 e 133 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 2384 c.c., rilevando l’erronea applicazione dell’istituto della responsabilità solidale alla fattispecie concreta.
La Corte osserva che la società era stata destinataria della sanzione quale trasgressore e non quale obbligato solidale, come emergerebbe dalla sentenza impugnata e come confermato dall’atto di contestazione, non prodotto in giudizio. La Regione, che invocava l’art. 6 della legge n. 689/1981, non aveva indicato un soggetto diverso quale autore materiale dell’illecito, né aveva allegato l’impossibilità di individuarne l’autore. La responsabilità solidale ivi prevista, prosegue la Corte, opera a carico del coobbligato, persona giuridica o ente, per conto del quale il trasgressore abbia agito, e non può essere invocata per fondare la responsabilità personale del legale rappresentante.
Quanto alla delega di funzioni, la Corte ne afferma l’operatività nelle strutture organizzative complesse, quale strumento idoneo a incidere sull’individuazione del trasgressore. Richiamando i principi di derivazione penalistica, la delega deve essere puntuale ed espressa, deve concernere anche i poteri decisionali e di spesa, la sua esistenza deve essere provata con certezza, il delegato deve essere tecnicamente idoneo e il trasferimento di funzioni deve essere giustificato dalle dimensioni dell’impresa, fermo restando il dovere di vigilanza del delegante, la cui responsabilità sussiste solo in caso di culpa in vigilando.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato la sussistenza di tutti i requisiti della delega, provata per iscritto e conferita a un ingegnere idraulico, con attribuzione dei relativi poteri di spesa e senza residui poteri decisionali in capo alla società. L’accertamento, congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. La doglianza relativa alla culpa in vigilando è stata giudicata generica, non essendo stati allegati elementi concreti a sostegno.
Da ultimo, la Corte chiarisce che la natura sussidiaria e di garanzia della responsabilità solidale ex art. 6 legge n. 689/1981, pur essendo autonoma rispetto a quella dell’obbligato principale, non trasforma il rappresentante legale in autore dell’illecito, dovendo l’Amministrazione provare la qualità di trasgressore in capo al soggetto sanzionato. Il ricorso è rigettato, con condanna della Regione alla rifusione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.