Inammissibile il ricorso per cassazione privo di indicazione e localizzazione dei documenti contrattuali (Cass. civ. Sez. 3 n. 5503 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. qualora non contenga l’indicazione specifica dei documenti contrattuali sui quali i motivi si fondano, né la loro localizzazione nel fascicolo processuale dei gradi di merito, né la riproduzione diretta o indiretta del loro contenuto, non potendo la Corte di legittimità sopperire con una ricerca officiosa. La denuncia di un vizio di motivazione per travisamento ed erronea interpretazione delle clausole pattizie è inammissibile qualora non siano evocate le specifiche norme ermeneutiche violate, risolvendosi nella mera prospettazione di una lettura alternativa del contratto, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile aveva agito nei confronti della società conduttrice per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione di lavori di modifica degli impianti idraulici ed elettrici, richiedendo il ristoro del costo per il ripristino dello stato dei luoghi. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello, riformando la sentenza, l’aveva rigettata, ritenendo non provato che i lavori fossero stati eseguiti dalla conduttrice a far data dal 1992, anno di stipula del contratto di locazione per uso laboratorio di analisi. Avverso tale decisione, il proprietario proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, lamentando l’omessa considerazione dell’esistenza di un unico ed ininterrotto rapporto locatizio originato da contratto del 1980 e proseguito fino al 2010 senza soluzione di continuità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato come il ricorso, pur articolato in quattro motivi, fosse volto a sottoporre al suo esame un’unica questione di fatto, relativa all’asserita esistenza di un rapporto unitario. Ha poi riscontrato una carenza assoluta di specificità del ricorso, ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., in quanto il ricorrente non aveva fornito alcuna indicazione dei documenti contrattuali relativi ai dedotti rapporti, né aveva richiamato le singole clausole o indicato la loro collocazione nei fascicoli di primo o di secondo grado. Il generico richiamo alla produzione di un fascicolo cartaceo, senza alcuna localizzazione, avrebbe imposto alla Corte di ricercare autonomamente gli atti, attività non consentita in sede di legittimità.
La Corte ha poi valutato l’infondatezza dei singoli motivi, ferma restando l’assorbenza del rilievo sulla genericità. Con riferimento al primo motivo, ha chiarito che l’espressione “nuovo contratto” non implica l’integrazione degli estremi della novazione, la quale richiede la volontà delle parti di estinguere l’obbligazione originaria, e ha rilevato come il ricorrente non si fosse confrontato con la valenza delle clausole contrattuali richiamate nella motivazione. Ha inoltre precisato che l’interpretazione del contratto, essendo riservata al giudice di merito, è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni di ermeneutica, deducendo specificamente il modo in cui il ragionamento del giudice se ne sia discostato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la censura, pur qualificata come omesso esame di un fatto decisivo, non individuava alcun fatto storico omesso e, nella parte in cui denunciava un “travisamento” delle clausole, prospettava un vizio di violazione di legge senza indicare le norme interpretative violate. Il terzo motivo, che riproponeva il preteso contrasto tra le espressioni “nuovo contratto” e “rinnovo contrattuale”, è stato ritenuto non confrontarsi con l’effettiva motivazione della sentenza impugnata. L’ultimo motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile per non essersi conformato ai criteri di specificità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di vizio di motivazione.
La Corte ha quindi concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente e alla declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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