Aggravante della transnazionalità e natura armata: applicabilità anche ai partecipi consapevoli (Cass. pen. Sez. 3 n. 7082 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’aggravante della transnazionalità di cui all’art. 61-bis cod. pen. non richiede l’esistenza di un’associazione criminale estera formalmente strutturata e distinta da quella italiana, essendo sufficiente che l’associazione si avvalga, in modo stabile e funzionale, della cooperazione di soggetti o strutture operanti all’estero, anche se non organizzati in forma autonoma, dovendo il partecipe essere consapevole di inserirsi in un’organizzazione che opera su scala internazionale. L’aggravante dell’associazione armata ex art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, non richiede la disponibilità diretta di armi da parte del singolo imputato, essendo sufficiente la prevedibilità concreta e la consapevolezza della presenza di armi nel sodalizio, quando queste siano finalizzate a tutelare o favorire l’attività associativa, con un nesso funzionale non necessariamente individuale tra l’arma e il contributo del singolo.
Il Fatto
Con ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria veniva rigettata l’istanza ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell’interesse del ricorrente, confermando la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravato dalla natura armata e dalla transnazionalità. Il ricorrente era ritenuto partecipe del sodalizio con compiti di occultamento di stupefacente e denaro, nonché di consegna di proventi a soggetti incaricati del riciclaggio. La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge processuale e sostanziale con correlato vizio motivazionale, contestando l’assertività della motivazione e l’idoneità degli elementi indiziari a dimostrare un ruolo partecipativo, e, con il secondo motivo, l’insussistenza delle aggravanti della transnazionalità e dell’associazione armata in capo al ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutte le sue articolazioni. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima la motivazione per relationem adottata dal Tribunale del riesame rispetto all’ordinanza genetica, in quanto l’atto impugnato non si limitava a un rinvio generico ma integrava i passaggi essenziali con autonoma valutazione degli elementi ritenuti decisivi, quali chat, sequestri, video e dichiarazioni dei collaboratori. Ha quindi escluso la sussistenza di vizi di motivazione apparente, rilevando come le censure difensive si risolvessero in una mera prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Nel merito, la Corte ha ricostruito l’associazione come stabile e strutturata, con vertici, ruoli funzionali e canali di approvvigionamento internazionali, valorizzando le conversazioni su SkyECC, le videoriprese degli occultamenti e i sequestri di ingenti quantitativi di stupefacente e denaro. In particolare, per il ricorrente, è stato ritenuto decisivo il ruolo di custode con funzioni di occultamento sistematico di proventi e sostanze, attività considerata espressiva di un collaudato rapporto fiduciario e funzionale al programma criminoso, così superando la soglia del mero rapporto episodico propria del concorso nei reati-fine.
Quanto all’aggravante della transnazionalità, la Corte ha affermato che essa non presuppone necessariamente l’identificazione di un gruppo criminale estero formalmente organizzato, essendo sufficiente che l’associazione italiana si avvalga in modo stabile della cooperazione di soggetti operanti all’estero. Ha precisato che la consapevolezza della dimensione internazionale si desume dalla partecipazione sistematica del ricorrente alle attività di occultamento e movimentazione di denaro destinato all’estero, in un contesto in cui i vertici gestivano direttamente i rapporti con fornitori stranieri. Tale impostazione è stata ritenuta conforme all’orientamento consolidato delle Sezioni Unite Adami e alla giurisprudenza successiva.
In relazione all’aggravante dell’associazione armata, la Corte ha chiarito che l’imputazione al singolo partecipe non richiede la dimostrazione di una disponibilità diretta delle armi, essendo sufficiente la dimostrazione della prevedibilità concreta della loro presenza nel sodalizio. Nel caso di specie, le conversazioni su SkyECC relative a “ferri”, ordigni e pistola, seppur riferite ad altri sodali, integravano elementi indiziari idonei a far ritenere il ricorrente consapevole della disponibilità di armi nel contesto organizzativo, rendendo legittima l’applicazione dell’aggravante anche nei suoi confronti per il nesso funzionale tra le armi e il programma criminoso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 61-bis c.p. – Circostanza aggravante del reato transnazionale
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva