Tracciabilità dei prodotti energetici e inammissibilità del ricorso per censure di merito (Cass. pen. Sez. 7 n. 4916 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto il duplice profilo della manifesta illogicità della motivazione e della violazione di legge, riproponga censure riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, senza scandirle da una specifica critica. L’accertamento in ordine alla tracciabilità dei prodotti energetici, ai sensi dell’art. 40 d.lgs. n. 504/1995, si fonda su un apprezzamento di fatto che, se sorretto da considerazioni razionali, non è sindacabile in sede di legittimità: la contrapposizione di differenti valutazioni di merito esula dal perimetro del giudizio davanti alla Corte di cassazione.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società operante nel settore della commercializzazione di carburanti era stato condannato dal Tribunale di Ancona alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 7.446,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e art. 40 d.lgs. n. 504/1995, per aver acquistato ingenti quantitativi di gasolio e benzina in violazione del pagamento delle accise.
La Corte di appello di Ancona aveva confermato la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza era stato proposto ricorso per cassazione, censurando la motivazione sotto diversi profili: la mancata valutazione della connotazione di eccedenza del prodotto sequestrato, l’assolvimento delle accise prima della commercializzazione e la mancata esclusione della giustificazione dei c.d. cali naturali del carburante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come l’unico motivo di ricorso fosse manifestamente infondato, in quanto esposto con modalità non consentite in sede di legittimità. Le censure erano state formulate come riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, senza che il ricorrente le avesse scandite da una specifica critica.
La Corte territoriale aveva chiarito che, a seguito di un’ispezione presso il distributore, erano stati trovati 26 documenti accompagnatori semplici (DAS) che indicavano come destinatario del prodotto un soggetto diverso dalla società che ne era stata l’effettiva destinataria. I quantitativi di carburante dirottati presso un operatore economico diverso da quello indicato in origine dal committente non erano più tracciabili: al documento accompagnatorio semplice avrebbe dovuto subentrare il documento accompagnatorio semplice non trasporto merci, per consentire la tracciabilità continua dei prodotti energetici ai fini dell’imposizione tributaria.
La motivazione della sentenza impugnata risultava pertanto sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrapponeva differenti apprezzamenti di merito. Tali valutazioni alternative, ha precisato la Corte, esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, richiamando il precedente di Sez. 6, n. 5465 del 2020.
La Corte ha quindi concluso per l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, applicando la facoltà di aumento oltre il massimo della sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103/2017.
Nota della Redazione
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