Ricorso inammissibile se richiama i motivi senza riproporli (Cass. pen. Sez. 7 n. 4918 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem ai motivi di appello, al fine di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata. Il requisito della specificità dei motivi postula la precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. La mancanza di tali requisiti rende l’atto di impugnazione inidoneo a introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre effetti diversi dalla declaratoria di inammissibilità.

Il Fatto

La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva condannato l’imputata alla pena di mesi undici di reclusione ed euro 1.700,00 di multa per i reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Avverso la sentenza di secondo grado l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione sotto il profilo della violazione di legge.

Con l’unico motivo di ricorso la difesa ha contestato l’affermazione della non specificità dei motivi di appello in ordine alla richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. nonché in ordine alla richiesta subordinata di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per aspecificità, rilevando che le deduzioni formulate erano generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta.

In particolare, la ricorrente non ha riproposto nel ricorso i motivi di appello di cui assumeva la specificità e il conseguente omesso esame. Il ricorso si è limitato a un richiamo per relationem ai motivi di appello, allo scopo di dedurre la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, senza però indicare precisamente i punti di fatto e le questioni di diritto da sottoporre al giudice di legittimità.

La Corte ha ricordato che la mancanza dei requisiti di specificità rende l’atto di impugnazione inidoneo a introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità, richiamando il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 3, n. 32449 del 2023; Sez. 2, n. 27044 del 2003; Sez. 2, n. 9029 del 2013).

Quanto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa ha contrapposto differenti apprezzamenti di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 2020).

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento delle spese processuali e del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di tremila euro, aumentata oltre il massimo edittale esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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