Sospensione dei termini ex art. 103 D.L. n. 18/2020 e inammissibilità del ricorso per eccesso di potere giurisdizionale (Cass. Sez. Un. n. 24814 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è ravvisabile un eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel potere legislativo o nella discrezionalità amministrativa quando il giudice amministrativo abbia svolto un’attività interpretativa, anche se l’esito di tale interpretazione non sia condiviso dal ricorrente o dalla Corte stessa. L’interpretazione dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020, che dispone la sospensione dei termini procedimentali pendenti e non la riapertura di quelli già scaduti, costituisce una plausibile lettura di una normativa eccezionale, come tale sottratta al sindacato di legittimità delle Sezioni Unite. La rilevazione di un error in iudicando o di un error in procedendo non integra, di per sé, un vizio di giurisdizione, ma costituisce il proprium dell’attività giurisdizionale.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla mancata ammissione di una società agricola, in qualità di capofila di una comunione di godimento, a un finanziamento europeo FEASR. Il bando regionale richiedeva, quale requisito soggettivo, la regolarità contributiva (DURC), la cui assenza era ostativa all’ammissibilità e alla concessione dell’aiuto. La domanda era stata respinta per la mancanza del requisito, nonostante la sanatoria dell’irregolarità fosse intervenuta il 3.04.2020. Le società avevano sostenuto che la sanatoria fosse tempestiva, in quanto il termine di 15 giorni per la regolarizzazione, previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, era stato sospeso per effetto dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020, che aveva escluso dal computo il periodo dal 23.02.2020 al 15.04.2020. Il TAR aveva accolto il ricorso, mentre il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8251/2024, lo aveva respinto, ritenendo non tempestiva la regolarizzazione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, nel valutare la proposta di definizione anticipata del ricorso, hanno esaminato i tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo si deduceva l’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel potere legislativo, poiché il Consiglio di Stato aveva escluso la portata retroattiva dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020, non riaprendo i termini già scaduti. Il secondo motivo lamentava un difetto relativo di giurisdizione per la mancata sottrazione al sindacato del provvedimento di DURC online. Il terzo motivo denunciava lo sconfinamento nel merito, per non aver il giudice d’appello considerato la revoca dell’atto impugnato a seguito di rinnovata istruttoria.
La Corte ha preliminarmente richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui non sussiste una questione di giurisdizione quando vi sia stata un’attività interpretativa, a prescindere dall’esito. L’interpretazione, proprio perché effettiva, preclude alle Sezioni Unite il sindacato sui suoi risultati. Nel caso di specie, la questione posta con il primo motivo si traduce in una denuncia di error in iudicando, mentre quella del terzo motivo esprime una censura di error in procedendo; l’inammissibilità di entrambe determina l’assorbimento del secondo motivo.
La Corte ha respinto la tesi delle ricorrenti, secondo cui il Consiglio di Stato avrebbe compiuto un’attività creativa qualificando come “sospensione” l’esclusione del computo dei termini. Ha evidenziato che la stessa rubrica dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020 parla espressamente di “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi”, e che al “periodo di sospensione” fa riferimento anche il comma 1-bis. Ha inoltre richiamato propri precedenti che hanno applicato la nozione di sospensione ai procedimenti disciplinari e ai termini dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
In conclusione, la Corte ha ritenuto che la sentenza del Consiglio di Stato, che ha valorizzato la previsione di una sospensione dei termini in corso, escluso la riapertura di quelli già scaduti e reputato irrilevante la sanatoria intervenuta, costituisca una “pur sempre plausibile interpretazione” di una normativa eccezionale. Tale attività è il proprium dell’attività giurisdizionale e non integra alcuna invasione della sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese e all’ulteriore somma ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., in ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta.
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Nota della Redazione
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