Inammissibile il motivo di ricorso che non trascrive gli atti decisivi: la doppia ratio decidendi rende privo di interesse il censura sull’altra (Cass. civ. Sez. 2 n. 4994 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione del principio di specificità di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che non riporti l’esatto contenuto degli atti processuali decisivi, mediante trascrizione o sintesi adeguata, né ne indichi la localizzazione nel fascicolo processuale. Qualora la sentenza impugnata si fondi su una pluralità di ragioni distinte e autonome, la mancata impugnazione di una di esse rende le censure relative alle altre inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo comunque condurre alla cassazione della decisione.
Il Fatto
A seguito di due decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di pace di Arezzo nei confronti della proprietaria di un’unità immobiliare, il condominio creditore agiva per il recupero di somme dovute per il bilancio consuntivo e per il bilancio preventivo. In opposizione, il Giudice di pace dichiarava nulli i decreti, ravvisando violazione del ne bis in idem e difetto di legittimazione passiva dell’opponente.
La sentenza, impugnata dal condominio, veniva confermata dal Tribunale di Arezzo, che dichiarava l’improcedibilità delle domande per frazionamento del credito e, nel merito, riteneva infondate le pretese, valorizzando la delibera assembleare e un accordo transattivo come rinuncia al credito. Avverso tale decisione il condominio proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato con priorità logica il secondo motivo, relativo alla legittimazione passiva della proprietaria, ritenendolo inammissibile. Il ricorrente, nel censurare la sentenza che aveva escluso la titolarità passiva del credito sulla base della delibera assembleare e dell’accordo transattivo, si era limitato a un mero riferimento a tali atti, senza trascriverne o sintetizzarne il contenuto essenziale, né indicarne la localizzazione negli atti processuali, come richiesto dall’art. 366, n. 6, c.p.c., anche alla luce dei precedenti delle Sezioni Unite citati.
La sentenza impugnata si fondava, però, su due autonome rationes decidendi: il difetto di titolarità passiva e il divieto di frazionamento del credito. Poiché il secondo motivo, rivolto contro la prima ratio, era stato dichiarato inammissibile, il primo motivo, che censurava la seconda ratio, è stato considerato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La Corte ha richiamato il principio per cui, quando la decisione di merito si fonda su più ragioni autonome, la mancata impugnazione di una di esse impedisce che le censure alle altre possano condurre alla cassazione, rendendole prive di interesse. In applicazione di tale principio, il ricorso è stato complessivamente dichiarato inammissibile, con conferma integrale della sentenza di appello.
Nota della Redazione
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