Annullamento ministeriale del nulla-osta paesaggistico e obbligo di motivazione dell’ente delegato (Cons. Stato n. 316 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione paesaggistica, il potere di annullamento degli organi ministeriali incontra il limite del divieto di un riesame complessivo delle valutazioni compiute dall’ente competente, tale da sovrapporre o sostituire una nuova valutazione di merito a quella espressa in sede di rilascio dell’autorizzazione. Tale limite opera però a condizione che l’ente delegato abbia adempiuto all’obbligo di motivare adeguatamente la compatibilità paesaggistica dell’opera. Ove il nulla-osta sia meramente descrittivo e non dia conto del rapporto tra l’intervento e il vincolo, sussiste un vizio di difetto o insufficienza della motivazione, che legittima l’annullamento ministeriale. In tal caso l’amministrazione può indicare le ragioni di merito che fondano il giudizio di incompatibilità con i valori tutelati.

Il Fatto

Nel 1987 il Sindaco di un Comune campano rilasciava una concessione edilizia per la sopraelevazione di un fabbricato, unitamente al nulla-osta paesaggistico, sul presupposto del parere favorevole della Commissione dei beni ambientali, motivato con l’elevata urbanizzazione della zona. L’area ricadeva però in un comprensorio dichiarato di notevole interesse pubblico con provvedimento del 1961.

Il Ministro per i beni culturali annullava il nulla-osta con decreto del 1 aprile 1994, rilevando che il parere non spiegava come le modifiche assentite fossero compatibili con il contesto tutelato. Seguiva l’ordinanza sindacale di annullamento della concessione. Il TAR Campania respingeva il ricorso dell’interessato, che ha proposto appello, deducendo errori di fatto e di diritto, l’illegittimo superamento del termine di sessanta giorni e un asserito vizio procedurale della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Quanto al primo motivo, l’argomento centrale dell’appellante — l’estraneità dell’immobile al perimetro del parco e quindi alla zona vincolata — risulta smentito dal certificato di destinazione urbanistica, che richiama il vincolo paesaggistico. Il provvedimento comunale di rilascio del nulla-osta era poi meramente descrittivo e non spiegava perché in zona vincolata fosse stata consentita la sopraelevazione.

La Corte richiama Cons. Stato, Sez. VI n. 5674 del 2018, resa su un caso analogo nello stesso Comune, per affermare che l’amministrazione deve esternare un adeguato apprezzamento comparativo tra il contenuto del vincolo e le circostanze di fatto relative al manufatto e al suo inserimento nel contesto protetto, così da giustificare la prevalenza dell’interesse del privato.

Il potere di annullamento della Soprintendenza incontra il divieto di un riesame complessivo delle valutazioni dell’ente competente, ma tale limite presuppone che l’ente abbia correttamente motivato. In caso contrario si configura un vizio di difetto o insufficienza della motivazione e gli organi ministeriali possono annullare il provvedimento, indicando le ragioni di merito che conducono al giudizio di incompatibilità, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI n. 4925 del 2015. Nella specie il parere favorevole del Comune non conteneva alcuna specifica valutazione sul rapporto con il vincolo.

Sul secondo motivo, relativo al termine di sessanta giorni per l’annullamento, la sentenza di primo grado ha correttamente assunto come dies a quo il momento in cui perviene all’autorità ministeriale la documentazione completa, ricostruendo la sequenza delle comunicazioni risultante dal decreto. Il terzo motivo è infine inammissibile, perché il richiamo alla questione di legittimità costituzionale sulle norme della legge Galasso è riferimento ininfluente ai fini della legittimità del provvedimento impugnato. La soccombenza regola il riparto delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *